NASPI: QUALI AGEVOLAZIONI PER L’ASSUNZIONE
I soggetti disoccupati che stanno percependo la NASpI possono essere assunti grazie ad un incentivo che permette all’azienda di ottenere un risparmio in termini di costo del lavoro.
Un’altra opportunità è quella di assumere i soggetti titolari di un trattamento NASpI attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante, senza dover attenzionare i limiti di età tipici di questa tipologia contrattuale, poiché l’inserimento lavorativo è volto alla qualificazione o riqualificazione del soggetto interessato.
La NASpI è un sussidio volto a tutelare le situazioni di perdita involontaria del lavoro e ne hanno diritto i lavoratori dipendenti.
Incentivi per il datore di lavoro
Individuata la risorsa da inserire in azienda, il datore di lavoro che intende procedere ad un’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, può usufruire dell’agevolazione, è quindi esclusa qualsiasi forma di rapporto a tempo parziale.
È possibile accedere anche a tale beneficio nel caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto di lavoro a termine già in essere con il lavoratore titolare di indennità NASpI al quale sia stata sospesa poiché occupato a tempo determinato.
L’agevolazione è di tipo economico, in quanto è pari al 20% dell’indennità di NASpI che il lavoratore avrebbe percepito, per una durata massima di 24 mesi.
L’agevolazione consiste in un contributo mensile, erogato sotto forma di conguaglio per ogni mese di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
Apprendistato per i percettori NASpI
Una seconda possibilità per i percettori di NASpI è quella di essere inseriti in azienda attraverso la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante, senza vincoli di età
Esemplificando, un percettore di indennità di disoccupazione con un’età superiore a 29 anni potrà vedersi attivare un contratto di apprendistato.
La peculiarità di tale contratto rimane sempre l’aspetto formativo, volto in questo caso a riqualificare il lavoratore permettendogli di acquisire nuova professionalità, la durata della parte di formazione è di un minimo di 6 mesi, fino ad un massimo 36 mesi, ma al termine del periodo formativo le parti, in deroga a quanto normalmente previsto dalla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante, non possono recedere liberamente dal rapporto.
Qualora si volesse recedere, infatti, si dovrà andare ad applicare la normativa in tema di licenziamenti individuali di tipo oggettivo o soggettivo, o ancora una giusta causa.
Questa tipologia di assunzione non rientra nelle cd. agevolazioni ma attinge dalla tipologia contrattuale tipica del contratto di apprendistato professionalizzante, per cui:
- applicazione delle aliquote contributive ridotte a carico del datore di lavoro, ma per il solo periodo strettamente formativo;
- utilizzo dei minimi retributivi inferiori così come previsto dal CCNL applicato per tutta la durata del contratto, oppure retribuzione a percentuale qualora prevista dal contratto collettivo tale modalità;
- esclusione del calcolo della base occupazionale rispetto alla L. 68/1999.
Inoltre, non trattandosi di un’agevolazione, l’azienda non deve sottostare a tutte le condizioni espressamente previste.

Sarà nostra cura fornire tempestivamente ogni aggiornamento sul tema direttamente ai Clienti interessati.
DISTINTI SALUTI
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