Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore la mascherina FFP2 durante l’auto-sorveglianza?
Una delle maggiori novità dei recenti decreti legge emanati dal Governo è il nuovo concetto di “auto-sorveglianza”, che consiste nell’attività di monitoraggio autonomo e costante a cui sono tenuti tutti quei soggetti venuti a stretto contatto con un caso positivo di COVID-19, ma che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi da meno di 120 giorni o che si sono già sottoposti alle terza dose, la cosiddetta “booster”.
Per tutti questi soggetti la quarantena è sostituita da un periodo che viene definito “auto-sorveglianza” di 5 giorni, durante il quale è possibile circolare, ma indossando una mascherina di tipo FFP2; in assenza di sintomi (o di tampone positivo) l’obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 si estende comunque fino ai 10 giorni dal contatto con la persona positiva.
Come comportarsi pertanto in questo contesto? Che tipologia di dispositivo deve essere fornito al lavoratore?
Nonostante la norma non lo preveda chiaramente, in virtù della responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c. e ai sensi dell’art. 29 DL 34/2020, è fortemente consigliabile che il datore di lavoro preveda una revisione del protocollo anti-contagio aziendale, attualizzandolo al contesto corrente.
In prima battuta, pertanto, si dovrà procedere con l’individuazione delle prassi che possono essere messe in atto in azienda, fra cui:
- la modalità di lavoro agile per i lavoratori che sono in condizione di auto-sorveglianza;
- in alternativa, ove non sia possibile adottare lo smart working, potrebbe essere opportuno rivedere il layout fisico delle postazioni di lavoro, dedicando spazi appositi ai lavoratori in auto-sorveglianza, o prevedendo un maggior distanziamento.
Evidentemente il datore di lavoro dovrà anche procedere con l’attività di informazione nei confronti di tutti i lavoratori, comunicando le nuove regole adottate per prevenire il contagio in azienda e richiedendo di essere messo a conoscenza di eventuali casi di auto-sorveglianza tra i lavoratori; a questo proposito, infatti, il datore di lavoro, che deve mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e idonei a scongiurare il contagio in azienda, dovrà fornire, per le ore di lavoro in azienda, la mascherina filtrante facciale (FFP2 o superiore).
Siccome durante l’attività lavorativa il datore di lavoro è il responsabile dei dispositivi utilizzati, sia per il corretto utilizzo, sia per la conformità degli stessi alle norme europee di certificazione, appare opportuno che tali dispositivi debbano essere da lui forniti, in analogia coi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) usuali scelti in base all’analisi dei rischi aziendale.
Quindi, in attesa di una nuova ed eventuale revisione dei protocolli anti contagio nazionali, il datore di lavoro dovrà, giocoforza, considerare le disposizioni vigenti, che sono in continua evoluzione e quindi da attualizzare al contesto del momento.
Tutti i protocolli anti-contagio aziendali dovranno prevedere pertanto una breve revisione (o l’aggiunta di un’appendice) che attualizzi le regole di ingresso in azienda alla luce delle nuove disposizioni in materia di quarantena e auto-sorveglianza.
Si evidenzia, inoltre, che, allo stato attuale, non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19, esclusivamente per il soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie; in particolare il Green Pass non è richiesto per motivi:
- alimentari e di prima necessità per i quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio;
- di salute, per i quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori;
- di sicurezza, per i quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- di giustizia, per i quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi socio-sanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di una denuncia da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
Restiamo a disposizione per tutto il supporto necessario.
Cordiali saluti
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