Comunicazione per lavoratori autonomi occasionali: chi è obbligato e chi non lo è?

I chiarimenti dell’INL

La nuova comunicazione preventiva obbligatoria da trasmettere all’INL (art. 13 DL 146/2021 conv. in L. 215/2021), interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Ricordiamo che tale obbligo trova applicazione in riferimento all’utilizzo di lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.).

Nella Nota INL 11 gennaio 2022 n. 29 l’INL specificava gli aspetti generali della comunicazione e, in particolare, fissava al 18 gennaio 2022 la data entro la quale effettuare la comunicazione relativa ai rapporti in essere alla data dell’11 gennaio 2022 e di quelli iniziati dal 21 dicembre 2021 già cessati.

Per i rapporti iniziati dopo l’11 gennaio, a regime, la comunicazione deve invece essere trasmessa prima dell’inizio della prestazione, come risultante dalla lettera di incarico.

Infine, l’INL elencava una serie di indirizzi di posta elettronica a cui trasmettere la comunicazione in parola, oltre alla specifica del contenuto della stessa.

Con la nota del 27 gennaio, l’INL interviene nuovamente fornendo ulteriori chiarimenti, sotto forma di FAQ che saranno via via integrate.

Enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale.

Tali enti sono esonerati dalla comunicazione se non svolgono attività commerciale; al contrario, qualora svolgano anche marginalmente un’attività commerciale, saranno tenuti ad effettuare la comunicazione in riferimento ai lavoratori occasionali da utilizzare in tale attività.

Azienda di vendita diretta a domicilio

Le aziende di vendita diretta a domicilio sono esonerate dalla comunicazione per gli incaricati alla vendita occasionale. Come specificato dall’INL, l’obbligo di comunicazione coinvolge esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, c. 1 lett. l), TUIR, mentre nel caso specifico l’attività è inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1 lett. i), TUIR.

Procacciatori d’affari occasionali

Anche in questo caso, il distinguo tra obbligati e esonerati dalla comunicazione si basa sull’inquadramento reddituale dei compensi. I redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, c. 1 lett. i), TUIR, pertanto anche tali soggetti risultano esclusi dall’obbligo comunicativo.

Pubblica Amministrazione e Enti pubblici non economici

Tali soggetti sono esonerati in quanto non rivestono la qualifica di imprenditori.

Prestazioni di natura intellettuale

Non vanno comunicate neanche le prestazioni di natura prettamente intellettuale. L’INL riporta tra queste, a titolo esemplificativo i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

Attività in remoto

Come specificato dall’INL, il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l’attività rientri nell’ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni fornite nella FAQ precedente.

Lavoro autonomo occasionale nel settore dello spettacolo

Sono esonerati dalla comunicazione anche i lavoratori autonomi dello spettacolo, già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 D.Lgs. CPS 708/47.

Fondazioni ITS

Nella misura in cui l’attività istituzionale di tali soggetti non è qualificabile quale attività di impresa, restano esclusi dall’obbligo anche le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali.

ASD e SSD

Tra gli esclusi troviamo anche le ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.

Studi professionali

Gli studi professionali non organizzati in forma di impresa non sono tenuti ad effettuare la comunicazione. Anche in questo caso viene ribadito che il riferimento è esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta valido, comunque, quanto indicato a proposito di prestazioni di natura intellettuale.

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a visione la nostra informativa del 13 Gennaio u.s. “Infolavoro del 13/01/2022 – Comunicazione obbligatoria lavoratori autonomi occasionali”.

 

Restiamo a disposizione per tutto il supporto necessario.
Cordiali saluti