Dal 2022 costituirsi in cooperativa conviene
Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione ed assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiranno a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 23, c. 3 quater, DL 83/2012 conv. in L. 134/2012) potrà essere riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.
La misura non è nuova nel panorama delle agevolazioni: già altre volte il Legislatore è intervenuto a favore dei lavoratori coinvolti in crisi di aziende permettendo, in caso di costituzione in cooperativa dei lavoratori interessati, il godimento anticipato delle misure a sostegno del reddito (NASPI) agevolando così l’auto-imprenditorialità e la salvaguardia dei posti di lavoro.
Ora si interviene nuovamente, riproponendo e sostenendo la costituzione di queste forme di aggregazione lavorativa utilizzando le risorse già a suo tempo previste dal c.d. Fondo per la crescita sostenibile (art. 23, c.3 quater, DL 83/2012 conv. in L. 134/2012).
Da una prima lettura della normativa di prossima introduzione sembra potersi affermare, poi, che la cooperativa neo-costitutita potrà godere dei benefici anche quando l’attività derivi da trasferimento d’impresa, cessione e/o affitto di azienda dal precedente datore di lavoro.
Il Fondo, a carattere speciale e rotativo (art. 14 L. 46/82), è istituito presso il ministero dello Sviluppo Economico e assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile”.
Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:
- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;
- c-bis) la definizione e l’attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata;
- c-ter) la messa a punto di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali.
Proprio quanto riportato al punto c-ter) viene preso in considerazione dalla Legge di Bilancio 2022. Nel caso in cui, infatti, i lavoratori – con l’intento di proteggere il proprio posto di lavoro e mantenere così la continuità dell’attività lavorativa – si costituiranno in cooperative, queste ultime, quali datori di lavoro, potranno usufruire degli esoneri contributivi annunciati.
Inoltre, l’emanando dettato normativo indica come le cooperative debbano costituirsi (art. 23, c. 3 quater, DL 83/2012 conv. in L. 134/2012).
Il riferimento prevede la concessione di finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. E tali “investitori istituzionali” risultano essere quelli costituiti ai sensi della L. 49/85, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.
Quindi di certo una interessante opportunità per tutte quelle aziende che potranno così “risorgere” con il coinvolgimento di quelle figure che sono il loro punto di riferimento: i lavoratori.
Tuttavia, molti dovranno essere i chiarimenti necessari a definire i requisiti utili per usufruire di tale tipologia di beneficio contributivo: autorizzazione da parte della Commissione Europea, rispetto dei principi generali sulle agevolazioni contributive (art. 31 D.Lgs. 151/2015), osservanza delle disposizioni in materia di regolarità contributiva (art. 1, c. 1175 e 1176, L. 296/2006), computo ULA e rispetto della regola del c.d. “De Minimis”, solo per citarne alcune.
Il Legislatore al momento evidenzia solo un primo aspetto di criticità: l’esonero, così come disegnato, non potrà essere riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori (quindi il datore di lavoro precedente) non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell’ultimo periodo d’imposta retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie

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Cordiali saluti
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