Fringe benefit: a chi e come si applica il nuovo limite di esenzione
Nella Gazzetta Ufficiale n. 103, del 04 maggio 2023, è stato pubblicato il decreto-legge n. 48, recante: “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Tra le novità, all’art. 40 del decreto e limitatamente al periodo d’imposta 2023, il legislatore ha introdotto nuove misure fiscali per il welfare aziendale, incrementando la soglia massima d’esenzione per i beni ceduti e/o i servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico e prevendendo per i medesimi lavoratori la possibilità di rimborso delle utenze domestiche.
Dal 05 maggio 2023 e per il solo anno d’imposta corrente, previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti – in deroga all’art. 51 c. 3 del TUIR – non concorreranno a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il decreto-legge n. 48 del 2023, specifica anche che, per poter godere dell’innalzamento della soglia dei fringe benefit e ottenere il rimborso delle utenze domestiche, i lavoratori dipendenti, dovranno autocertificarne il diritto, indicando anche il codice fiscale dei figli a carico.
Categorie escluse dalla norma
Per i lavoratori dipendenti che non hanno figli a carico, così come per i percettori di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, resta ferma l’applicazione dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati e quindi potranno ricevere fringe benefit esenti da prelievo previdenziale e fiscale per un importo massimo di euro 258,23 e saranno impossibilitati a ricevere il rimborso delle utenze domestiche.
Ulteriori autocertificazioni da produrre
Gli elementi necessari per identificare le utenze sinteticamente possono essere i seguenti:
- il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo);
- la tipologia di utenza;
- l’importo pagato;
- la data e le modalità di pagamento.
E’ verosimile, pertanto, che anche per i rimborsi delle utenze domestiche dell’anno 2023, i documenti da produrre rimarranno invariati.

Ringraziando per la Vostra collaborazione,
DISTINTI SALUTI
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