Fringe benefit: a chi e come si applica il nuovo limite di esenzione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 103, del 04 maggio 2023, è stato pubblicato il decreto-legge n. 48, recante: “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Tra le novità, all’art. 40 del decreto e limitatamente al periodo d’imposta 2023, il legislatore ha introdotto nuove misure fiscali per il welfare aziendale, incrementando la soglia massima d’esenzione per i beni ceduti e/o i servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico e prevendendo per i medesimi lavoratori la possibilità di rimborso delle utenze domestiche.

Dal 05 maggio 2023 e per il solo anno d’imposta corrente, previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti –  in deroga all’art. 51 c. 3 del TUIR –  non  concorreranno a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro  3.000,  il valore  dei  beni  ceduti  e  dei  servizi  prestati  ai   lavoratori dipendenti con figli, compresi i  figli  nati  fuori  del  matrimonio riconosciuti, i figli adottivi  o  affidati,  che  si  trovano  nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o  rimborsate  ai medesimi lavoratori dai datori  di  lavoro  per  il pagamento  delle utenze  domestiche  del  servizio  idrico   integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il decreto-legge n. 48 del 2023, specifica anche che, per poter godere dell’innalzamento della soglia dei fringe benefit e ottenere il rimborso delle utenze domestiche, i lavoratori dipendenti, dovranno autocertificarne il diritto, indicando anche il codice fiscale dei figli a carico.

Categorie escluse dalla norma

Per i lavoratori dipendenti che non hanno figli a carico, così come per i percettori di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, resta ferma l’applicazione dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati e quindi potranno ricevere fringe benefit esenti da prelievo previdenziale e fiscale per un importo massimo di euro 258,23 e saranno impossibilitati a ricevere il rimborso delle utenze domestiche.

Ulteriori autocertificazioni da produrre
Per quanto attiene la possibilità di rimborso delle utenze domestiche, ricordiamo che, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate aveva precisato, per l’anno d’imposta 2022, che, in alternativa alle fatture, il datore di lavoro potesse acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore attestasse di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche.

Gli elementi necessari per identificare le utenze sinteticamente possono essere i seguenti:

  • il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo);
  • la tipologia di utenza;
  • l’importo pagato;
  • la data e le modalità di pagamento.
La giustificazione di spesa poteva essere rappresentata anche da più fatture ed era valida anche se la stessa era intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.
E’ verosimile, pertanto, che anche per i rimborsi delle utenze domestiche dell’anno 2023, i documenti da produrre rimarranno invariati.

 

 

Ringraziando per la Vostra collaborazione,

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