Lavoratori dipendenti
A condizione che abbiano fruito dell’esonero dello 0,80% (art. 1, c. 121, L. 234/2021) sui contributi a loro carico per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 e che attestino di non essere titolari del bonus in quanto contemporaneamente appartenenti anche ad altre categorie che lo ricevono d’ufficio dall’INPS (quali pensionati o beneficiari del RdC), i lavoratori dipendenti riceveranno “in via automatica” il bonus con le retribuzioni erogate nel mese di luglio 2022.
Il bonus spetta una sola volta, anche se si è titolari di più rapporti di lavoro; i datori di lavoro che anticipano il trattamento lo porteranno a conguaglio con le denunce contributive mensili, seguendo le istruzioni che saranno fornite dall’INPS; l’indennità non è cedibile, pignorabile o sequestrabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini dell’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.
I lavoratori domestici, a domanda, riceveranno il bonus direttamente dall’INPS.
Condizioni per l’erogazione del bonus
Il Decreto Aiuti, all’art. 32, c. 17, stabilisce che le indennità di € 200 “di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all’art. 31, comma 4”.
Si tratta delle denunce contributive mensili e la norma richiamata riguarda i lavoratori dipendenti che ricevono l’anticipazione del bonus da parte dei datori di lavoro.
Altre categorie beneficiarie:
Titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022
A questi soggetti, a condizione che siano residenti in Italia e dispongano di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 35.000 per l’anno 2021, il bonus sarà erogato d’ufficio dall’INPS o dall’ente previdenziale dal quale normalmente ricevono la prestazione previdenziale o assistenziale “principale”; gli enti erogheranno il bonus sulla base delle informazioni di cui dispongono, fermo restando che il requisito reddituale sarà soggetto a successiva verifica e gli eventuali indebiti saranno notificati agli interessati entro un anno dalla verifica stessa.
Percettori di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola:
Il bonus sarà erogato direttamente dall’INPS.
Collaboratori coordinati e continuativi
A condizione che il contratto di collaborazione sia attivo alla data del 18 maggio 2022, i collaboratori coordinati e continuativi già iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che non siano titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali per i quali è già prevista l’erogazione d’ufficio, il bonus sarà concesso dall’INPS a domanda.
Nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza
A condizione che nel nucleo non vi siano soggetti percettori del bonus ad altro titolo, il bonus sarà accreditato d’ufficio dall’INPS con la mensilità di RdC di luglio 2022.
Percettori delle indennità per COVID-19
I soggetti che abbiano già percepito le indennità previste dai Decreti “Sostegni” e/o “Sostegni-bis”, rispettivamente di € 2.400 e € 1.600, vedranno accreditato il bonus in via automatica da parte dell’INPS.
Al di fuori di queste ipotesi, il beneficio sarà erogato a domanda alle seguenti categorie:
- lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti o dello spettacolo che nel 2021 abbiano svolto attività per almeno 50 giornate (50 contributi giornalieri per i lavoratori dello spettacolo) e siano titolari di un reddito ai fini IRPEF non superiore a € 35.000;
- titolari, nel 2021, di rapporti di lavoro autonomo occasionale, privi di partita IVA con accredito di almeno un contributo mensile per lo stesso anno e già iscritti alla Gestione Separata;
- incaricati delle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva con reddito superiore a € 5.000 nel 2021, iscritti alla Gestione Separata preso l’INPS.
Professionisti e autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO
L’art. 33 del nuovo decreto istituisce un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al bonus spettante ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS (artigiani, commercianti, agricoli) e liberi professionisti iscritti a casse di previdenza obbligatorie per legge, che non abbiano i requisiti per fruire del bonus in altra forma.
Per l’operatività del bonus per queste categorie occorrerà attendere l’emanazione di un decreto interministeriale (previsto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 50/2022), in cui sarà stabilita, tra l’altro, la soglia di reddito imponibile relativo al 2021 oltre la quale non si avrà diritto al bonus.
Natura del bonus
Le varie fattispecie di bonus spettano una sola volta, non sono quindi tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.

Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti.
Cordiali saluti
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