Il 2026 si conferma un anno strategico per le politiche attive del lavoro. Con il DL 62/2026 e le Circolari INPS n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026, sono stati introdotti quattro importanti incentivi contributivi destinati a favorire l’occupazione stabile.
Tutti gli esoneri sono compatibili con la disciplina europea sugli aiuti di Stato (artt. 107–109 TFUE) e applicabili nel rispetto del Regolamento UE 651/2014.
Di seguito una panoramica completa e operativa.
1. Bonus Donne 2026 – Assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate
Cos’è
Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso INAIL) per assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
Importi
- 650 € mensili
- 800 € mensili se la lavoratrice risiede in una Regione della ZES Unica Mezzogiorno
Durata
- 24 mesi → donne molto svantaggiate
- 12 mesi → donne svantaggiate
Chi è svantaggiata (Reg. UE 651/2014, art. 2, punto 4)
Rientrano, tra le altre:
- senza impiego da ≥ 6 mesi
- under 25
- over 50
- adulte sole con persone a carico
- appartenenti a minoranze etniche
- prive di diploma ISCED 3
- appartenenti al genere sottorappresentato in settori con disparità > 25%
Chi è molto svantaggiata (punto 99)
- senza impiego da ≥ 24 mesi oppure
- senza impiego da ≥ 12 mesi e appartenente a una categoria svantaggiata
Condizioni
- incremento occupazionale netto
- nessun licenziamento economico nei 6 mesi precedenti
- rispetto del salario giusto (art. 7 DL 62/2026)
- esclusi: lavoro domestico, apprendistato
- revoca se nei 6 mesi successivi avviene licenziamento economico della lavoratrice o di un pari qualifica
2. Bonus Giovani 2026 – Assunzioni under 35
Cos’è
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, non dirigenti, effettuate nel 2026.
Importi
- 500 € mensili
- 650 € mensili nelle Regioni della ZES Unica Mezzogiorno
Durata
- 24 mesi → giovani molto svantaggiati
- 12 mesi → giovani svantaggiati
Requisiti lavoratore
- under 35
- senza impiego da ≥ 24 mesi oppure
- senza impiego da ≥ 12 mesi e appartenente a categorie svantaggiate (lett. c, e, f, g Reg. UE 651/2014)
Esclusioni
- lavoro domestico
- apprendistato
Condizioni datore
Analoghe al Bonus Donne.
3. Bonus ZES 2026 – Assunzioni nelle Regioni del Mezzogiorno
Cos’è
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (non dirigenti) effettuate nel 2026 da datori di lavoro con fino a 10 dipendenti.
Importo
- 650 € mensili
Durata
- 24 mesi
Requisiti lavoratore
- età ≥ 35 anni
- disoccupazione da almeno 24 mesi
- assunzione presso sede/unità produttiva in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche, Umbria
Condizioni datore
- incremento occupazionale
- non impresa in difficoltà
- rispetto art. 31 D.Lgs. 150/2015
- nessun licenziamento economico nei 6 mesi precedenti
4. Incentivo alla Stabilizzazione (art. 4 DL 62/2026)
Cos’è
Esonero contributivo per la trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
Importo
- 500 € mensili
- durata 24 mesi
Requisiti lavoratore
Alla data della trasformazione:
- età < 35 anni
- mai occupato a tempo indeterminato
- contratto a termine di durata complessiva ≤ 12 mesi
- rapporto instaurato entro il 30 aprile 2026
- trasformazione tra 1° agosto e 31 dicembre 2026
Condizioni
- incremento occupazionale netto
- esclusi: lavoro domestico, apprendistato
- subordinato ad autorizzazione UE (art. 108, par. 3 TFUE)
Condizioni comuni ai tre bonus e alla stabilizzazione
Per accedere agli incentivi, il datore di lavoro deve:
- garantire incremento occupazionale netto
- non essere impresa in difficoltà
- non avere aiuti UE non rimborsati (clausola Deggendorf)
- rispettare art. 31 D.Lgs. 150/2015
- non aver effettuato licenziamenti economici nei 6 mesi precedenti
- garantire il salario giusto
- pubblicare la vacancy sul SIISL (obbligo non ancora operativo)
Domanda INPS
La richiesta deve essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). L’INPS aggiornerà i moduli e ne darà comunicazione con apposito messaggio.
Compatibilità
non cumulabili con altri esoneri contributivi
cumulabili con la maggiorazione del costo del lavoro (art. 4 D.Lgs. 216/2023)

DISTINTI SALUTI
No comments