Bonus donne Decreto Coesione e agevolazione per donne svantaggiate
Il Decreto Coesione (DL 60/2024), pubblicato in GU 7 maggio 2023 n. 105, entrato in vigore dal giorno successivo, contiene al suo interno una serie di misure volte sia a sostenere l’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero-professionale ai fini della promozione dell’inclusione attiva e dell’inserimento al lavoro, sia misure incentivanti legate all’assunzione di lavoratori subordinati con particolare riguardo alle categorie considerate più fragili, quali giovani e donne.
La nuova agevolazione
L’art. 23 del Decreto Coesione prevede la possibilità per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 di sfruttare un’agevolazione contributiva per l’assunzione di donne “svantaggiate” con lo spirito di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro.
Caratteristiche dell’esonero donne
L’incentivo, rivolto ai datori di lavoro privati, ha una durata di massima di 24 mesi, e consiste in un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi Inail, nel limite massimo mensile di 650 Euro per ciascuna lavoratrice
L’esonero in commento, pur prevedendo un esonero dalla contribuzione, non influisce sul computo della prestazione pensionistica della lavoratrice.
Le lavoratrici che possono essere portatrici di questa agevolazione devono avere alcune caratteristiche precise
- qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’assunzione deve avvenire a tempo indeterminato e portare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Condizioni di accesso agli esoneri
Di norma l’applicazione degli esoneri è subordinata al rispetto di alcune condizioni che deve rispettare il datore di lavoro:
- regolarità prevista dall’art. 1, c. 1175 e 1176, L. 296/2006 in riferimento agli obblighi contributivi, quindi DURC regolare;
- assunzione non in attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, e in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- invio nei termini delle comunicazioni telematiche obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro;
- rispetto del diritto di precedenza.
Applicabilità dell’esonero
Questo esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive ma esclusivamente con la super deduzione del costo del lavoro, di cui al D.Lgs. 216/2023.
Attualmente si attende il decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la definizione delle modalità di applicazione dell’esonero, oltre alla autorizzazione della Commissione europea.
Ringraziando per la Vostra collaborazione,
DISTINTI SALUTI
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