Esercizio non autorizzato della somministrazione, appalti e distacchi illeciti: nuovo regime sanzionatorio
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative sulla corretta applicazione degli incrementi sanzionatori nelle ipotesi di esercizio non autorizzato della somministrazione e di appalti e distacchi illeciti e sul loro regime intertemporale.
Novità sanzionatorie con il Decreto PNRR
Il Decreto PNRR 2024 (DL 19/2024 conv. in L. 56/2024) ha apportato alcune significative modifiche in materia di somministrazione di lavoro, appalti e distacchi, incidendo sugli importi sanzionatori in caso di illiceità (art. 29, c. 4).
La finalità è quella di promuovere il lavoro regolare attraverso l’inasprimento delle sanzioni nei casi di violazione della disciplina prevista.
L’esercizio non autorizzato della somministrazione, ossia lo svolgimento dell’attività di intermediazione di lavoro da parte di soggetti che non siano inseriti nell’apposito albo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 4 D.Lgs. 276/2003), è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro; se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da € 600 a € 3.000.
Analogamente, l’esercizio non autorizzato delle attività di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione è punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da € 900,00 a € 4.500,00; se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a 45 giorni o dell’ammenda da € 300,00 a € 1.500,00.
Nei confronti dell’utilizzatore che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati o comunque al di fuori dei limiti previsti dalla legge, si applica la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Quando la somministrazione di lavoro è attuata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda di € 100,00 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Nei casi di appalto o di distacco privi dei requisiti stabiliti dalla legge (artt. 29 e 30 d. lgs. n. 276/2003), l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
In caso di reiterazione degli illeciti, le sanzioni vengono aumentate del 20%.
Viene anche inserito un limite minimo e un tetto massimo per le sanzioni: l’importo delle pene pecuniarie proporzionali non può essere inferiore a € 5.000,00 né superiore a € 50.000,00.
Ovviamente, le nuove sanzioni penali, in base al noto principio tempus regit actum, trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del medesimo decreto-legge, ossia dal 2 marzo 2024.
Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, così come depenalizzato ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 8/2016.
Infine le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dall’art. 18 D.Lgs. 276/2003, così come novellato dal DL 19/2024.
Invitiamo tutti i Clienti, prima di ricorrere agli istituti della somministrazione, appalto e distacco, a richiedere una specifica consulenza contattando i nostri uffici.
Ringraziando per la Vostra collaborazione,
DISTINTI SALUTI
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