Benefit e smart working per i genitori

Il Decreto Lavoro 2023 (c.d. Decreto Calderone) offre delle misure che cercano, in diversi modi di conciliare i tempi famiglia lavoro e di fornire un integrazione al reddito familiare. Viene infatti prevista la proroga del regime semplificato del lavoro agile per i genitore di figli under 14 e viene estesa la soglia di esenzione dei benefit per i genitori con figli a carico.

Lavoro agile dei genitori

È opportuno ricordare la definizione di lavoro agile ad opera dell’art. 18 L. n. 81/2017, che definisce il lavoro agile come “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”

La misura relativa ai genitori offre la possibilità di utilizzo del lavoro agile derogando alla necessità dell’accordo individuale previsto dalla Legge n. 81/2017 ma lasciando inalterati i diritti del lavoratore agile e le necessarie informative per la sicurezza (con cadenza annuale).
Oltre a tale aspetto generale è stata prorogata anche la possibilità di utilizzare le strumentazioni di proprietà del lavoratore.
Seppur si deroghi all’accordo individuale rimane la definizione di una prestazione che non è necessariamente completamente remotizzata, come invece sarebbe il telelavoro.
Nelle aziende dove non è già regolarmente utilizzata la forma del lavoro agile, il riconoscimento della modalità agile piò avvenire su domanda del genitore secondo le necessità familiari, che dovrebbero, nell’intento del legislatore guidare tali richieste.
In ogni caso, appare opportuno sottolineare che il lavoratore, stante la non conoscenza del datore di lavoro di tali dati, dovrà autocertificare, la sussistenza delle caratteristiche per l’accesso al diritto:

  • almeno un figlio di età inferiore a 14 anni;
  • altro genitore lavoratore e non destinatario di ammortizzatori sociali.
Benefit ai lavoratori con figli

Ulteriore misura che riguarda la platea dei genitori è quella relativa alla soglia di esenzione delle erogazioni in natura.
Il Decreto Lavoro prevede, solo per il 2023, una deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR.
Viene stabilito che “non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano a carico dei genitori (in questo caso i figli, per essere a carico, devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili; per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro).
E’ quindi prevista l’inclusione anche delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Le due soglie per i fringe benefit per l’anno 2023 sono quindi le seguenti:

platea beneficiari Soglia esenzione
dipendenti senza figli
a carico:
258,23 euro per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti e non anche per le somme relative alle utenze domestiche
per i dipendenti con figli
a carico
3.000 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale

E’ necessario confermare che tali erogazioni possono essere ad personam, non dovendo interessare particolari categorie di dipendenti e non classificandosi come welfare aziendale.
Ai fini della valutazione del limite di imponibilità dovranno essere conteggiate tutte le erogazioni di beni e servizi da qualsiasi fonte provenienti (Ccnl, volontario, o da piano di welfare). Molti piani di welfare infatti prevedono la possibilità di riconoscimenti di buoni spesa o regalo che sono limitati dal richiamato comma 3 dell’art. 51 Tuir.

 

 

Ringraziando per la Vostra collaborazione,

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