Gestione delle ferie: scadenze ed adempimenti per i mesi estivi
Con il periodo estivo diventa centrale il tema della fruizione delle ferie e della loro rendicontazione all’interno della busta paga, considerato anche l’obbligo contributivo scaturente dalla mancata fruizione delle ferie arretrate.
Il diritto alle ferie è un diritto costituzionale previsto all’art. 36 Cost. secondo cui “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Il codice civile all’art. 2109 contiene le specifiche disposizioni relative alla maturazione e alla fruizione delle ferie.
“Il prestatore ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.”
Il codice civile ribadisce il diritto del lavoratore alla fruizione di un periodo di ferie annuale e precisa le modalità di definizione della relativa collocazione temporale.
La disposizione normativa specifica che il periodo di ferie
1) deve essere possibilmente – ma non obbligatoriamente – continuativo.
2) la collocazione temporale viene definita dall’imprenditore
3) la definizione della collocazione temporale tiene conto anche degli interessi del prestatore
In definitiva la norma prevede la prevalenza dell’interesse datoriale alla produttività dell’organizzazione e nella decisione relativa al momento del godimento delle ferie che non deve interferire con lo svolgimento delle attività.
Infine il D.Lgs. 66/2003 fornisce indicazioni più precise in merito alla maturazione delle ferie ed agli obblighi e scadenze di fruizione delle stesse.
In particolare l’art. 10 sancisce che:
“Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.”
Il decreto stabilisce un periodo minimo di 4 settimane di ferie all’anno suddivise in questo modo:
- 2 settimane da fruire nell’anno di maturazione, con modalità consecutiva se il lavoratore lo richiede;
- 2 settimane da fruire entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, quindi entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello della maturazione.
La contribuzione per ferie ancora da godere
In caso di mancata fruizione delle ferie nei termini previsti da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, sorgere l’obbligo contributivo per ferie ancora da godere.
Scadenze 2023
| 30/06/2023 | Scadenza della fruizione delle ferie maturate nel 2021 |
| 07/2023 | Quantificazione contributi sulle ferie 2021 maturate e non fruite |
| 20/08/2023 | Versamento contributi sulle ferie 2021 maturate e non fruite |

Ringraziando per la Vostra collaborazione,
DISTINTI SALUTI
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