Cos’è la congruità?
Nel settore dell’edilizia sono stati definiti alcuni indici legati alle singole categorie di lavorazione, i quali devono essere rispettati, raggiungendo il minimo di manodopera atteso, tramite le ore di lavoro denunciate dalle aziende edili presenti sul cantiere (DM 143/2021 e accordi delle parti sociali del 10 settembre 2021 e del 24 giugno 2022).
Chi sono i destinatari?
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, o da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Nell’ambito dei lavori pubblici tutti i cantieri sono soggetti alla normativa, mentre nell’ambito dei lavori privati sono soggetti i cantieri con un valore complessivo dell’opera uguale o superiore a € 70.000.
Nei cantieri è quindi necessario identificare, committente, affidatari/appaltatori ed eventuali subappaltatori, considerando che i destinatari dell’attestazione di congruità sono le aziende affidatarie/appaltatrici.
Esclusivamente le aziende considerate edili, come identificate dall’All. X D.Lgs. 81/2008 e dalla contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, concorrono ad alimentare i contatori di congruità, tramite la denuncia delle ore di manodopera.
Come si calcola la congruità?
Mentre l’importo complessivo dell’opera è utile esclusivamente a definire se il lavoro privato sia destinatario della normativa, è sul valore dei lavori edili che vengono applicati i 33 indici previsti dalle parti sociali, che definiscono il valore di manodopera minimo atteso sul cantiere.
Da ricordare che, mentre nel valore complessivo rientra tutto il valore dell’intera opera, compresi gli importi delle attività considerate non edili, nel valore dei lavori edili rientrano invece solamente i costi ed i valori delle attività ed aziende considerate edili, con esclusione dei valori per attività non edili.
| Esempio |
| Opera privata con valore complessivo di € 90.000 e costo dei lavori edili pari ad € 50.000. Superando il valore complessivo i 70.000 euro, l’opera sarà soggetta alla normativa sulla congruità, ma l’indice previsto dalla tabella presente nell’accordo delle parti sociali (es. 14,28% per nuova edilizia civile) verrà applicato sul valore di € 50.000. Quindi 50.000 * 14,28% = € 7.140 è l’importo di manodopera atteso, che deve essere raggiunto tramite le ore denunciate da tutte le imprese edili presenti sul cantiere. |
Quali sono gli adempimenti?
IL’azienda affidataria/appaltatrice, destinataria dell’attestazione di congruità, dichiara il cantiere sul portale CNCE_EdilConnect (www.congruitanazionale.it), indicando anche i valori e la categoria di lavorazione.
Tale azienda collega, inoltre, al cantiere tutti i subappaltatori considerati edili; in tal modo, tutte le aziende edili visualizzano il cantiere sulla propria posizione del portale e, se hanno dipendenti, sulle denunce mensili da inviare alle Casse Edili.
Tramite le denunce mensili alle Casse Edili le aziende con dipendenti devono denunciare le ore di manodopera collegate al cantiere; anche le ore di manodopera dei soggetti che prestano attività nelle aziende senza dipendenti, concorrono al raggiungimento della congruità.
Le ore di questi ultimi devono essere denunciate direttamente tramite il portale CNCE_EdilConnect o, in alternativa, possono essere fatte valere dall’affidatario/appaltatore allegando le fatture.
Come viene rilasciata l’attestazione di congruità?
Il committente, al termine dei lavori, prima di procedere al saldo finale, verifica l’attestazione di congruità dell’azienda affidataria/appaltatrice.
L’attestazione di congruità viene rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa
Si ricorda che è ammesso uno scostamento dagli indici del 5% dietro presentazione di dichiarazione del direttore lavori, con possibilità, comunque, di allegare documentazione ad ulteriore dimostrazione di scostamenti anche superiori.
Cosa succede in caso di assenza di congruità?
In caso di mancata congruità, la Cassa Edile/Edilcassa invita l’impresa a regolarizzare entro 15 giorni.
La regolarizzazione può avvenire tramite la correzione delle ore di manodopera precedentemente denunciate, a seguito di riapertura delle denunce mensili già inviate dalle aziende collegate al cantiere oppure attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
Nell’esempio pratico, nel peggiore dei casi in cui nessuno abbia denunciato nulla, la sanzione sarebbe pari ad € 7.140.
In caso di regolarizzazione nel termine viene rilasciata regolare attestazione di congruità, mentre, in caso contrario, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Si evidenzia che la congruità è legata al solo cantiere; tuttavia, l’iscrizione in BNI produce effetti negativi sul successivo DURC, rendendo quindi irregolare l’intera impresa.
Quanto sopra ha validità per le denunce di nuovo lavoro (DNL) inviate dal 1° novembre 2021.
Cos’è la procedura di Alert?
In seguito ad un primo periodo di osservazione, constatate le scarse richieste di attestazioni di congruità per i cantieri soggetti alla normativa, ai fini di un maggiore controllo e di un più puntuale rispetto degli adempimenti previsti, le parti sociali hanno introdotto una nuova procedura, c.d. Alert, i cui effetti più importanti sono in vigore per le DNL inviate dal 1° marzo 2023.
Come funziona la procedura?
A seguito dell’invio della DNL alla Cassa competente viene generata una Pec all’impresa affidataria (e nel pubblico anche al committente) per informare che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità che deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale del committente.
Ogni 3 del mese, viene poi inviato un riepilogo dei dati relativi alla congruità dei cantieri, per consentire all’azienda affidataria la conoscenza dell’andamento della congruità.
Per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, 20 gg prima della fine dei lavori viene inviata una Pec all’impresa affidataria (e nel pubblico anche al committente) con la quale si informa che il saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo aver richiesto ed ottenuto l’attestazione di congruità.
La novità principale è però prevista al termine dei cantieri; in tale momento, se il cantiere risulta congruo, la Cassa, tramite Pec, invita l’impresa affidataria (e nel pubblico anche il committente) a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale.
Cosa accade però se il cantiere, al termine dei lavori, non risulta congruo?
Il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (es. chiusura cantiere 16 giugno, 1° agosto), la Cassa invia tramite Pec una nuova informativa all’impresa affidataria (e nel pubblico anche al committente), con cui segnala che l’opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell’attestazione.
Con tale avviso viene specificato che, in caso non si ottemperi alla regolarizzazione entro 15 giorni e non si proceda a richiedere l’attestazione di congruità, la Cassa procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare in BNI e tale irregolarità inciderà, come sopra descritto, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC on-line.
È quindi chiaro che l’automatismo che viene generato tramite la procedura di Alert, come anche indicato dalle parti sociali, pone la Cassa Edile/Edilcassa nella posizione di delegata al fine di poter procedere alla richiesta dell’attestazione di congruità.

Ringraziando per la Vostra collaborazione,
DISTINTI SALUTI
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