Ticket licenziamento: regole e novità 2023

Il ticket licenziamento, introdotto dalla Legge Fornero, costituisce un contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Nel corso del 2023 l’INPS, a seguito dell’entrata in vigore di alcuni nuovi istituti e nuove disposizioni di legge, è intervenuto sul tema per fornire aggiornamenti sull’obbligo di versamento di tale contributo.

Quando è dovuto

Il ticket è sempre dovuto in tutti casi in cui vi sia il teorico diritto del lavoratore alla percezione della Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego) e a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa da parte del lavoratore.

Tipologia di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato Obbligo di ticket licenziamento        
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo/soggettivo SI
Licenziamento per giusta causa SI
Licenziamento durante il periodo di prova SI
Licenziamento per superamento periodo di comporto SI
Licenziamento di lavoratore intermittente SI
Recesso datoriale al termine del periodo di apprendistato SI
Dimissioni per giusta causa SI
Dimissioni nel periodo tutelato di maternità/paternità SI
Risoluzione consensuale avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria ai sensi dell’art. 7 L. 604/66 SI
Risoluzione consensuale avvenuta in sede protetta a fronte del rifiuto del lavoratore al trasferimento oltre i 50 km (80 minuti con mezzi di trasporto pubblici) dalla sua residenza SI
Licenziamento in caso di cambio di appalto con conseguente assunzione da parte di appaltatore subentrante in applicazione di clausole di solidarietà sociale previste da CCNL. NO
Licenziamento delle maestranze edili per completamento della fase lavorativa/chiusura del cantiere NO
Licenziamento di personale domestico NO
Dimissioni volontarie NO
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (anche se avvenute dinanzi una commissione di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. NO
Decesso del lavoratore NO
Licenziamento per assenza ingiustificata

Un disegno di legge approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 potrebbe risolvere la disdicevole prassi dell’assenza ingiustificata dal servizio al fine di indurre il datore di lavoro al licenziamento disciplinare (con corrispondente obbligo di pagamento del ticket) per acquisire il diritto alla percezione del trattamento di Naspi.
Il disegno di legge in parola (al termine dell’iter parlamentare di approvazione) prevede che quando l’assenza ingiustificata del lavoratore si protragga oltre il termine fissato dal contratto collettivo applicato in azienda o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre un periodo di cinque giorni, il rapporto di lavoro s’intende risolto per iniziativa e volontà del lavoratore.
L’azienda per risolvere “l’impasse” non dovrà più licenziare il lavoratore per assenza ingiustificata e non dovrà versare il ticket di licenziamento. Il lavoratore conseguentemente non avrà diritto alla Naspi.

La misura del Ticket Licenziamento

Il Ticket licenziamento è pari al 41% del trattamento massimale mensile di Naspi, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale entro un limite massimo di 3 anni (36 mesi). Se la durata del rapporto di lavoro è inferiore a un anno (12 mesi) il “ticket” deve essere riparametrato agli effettivi mesi di lavoro. Il contributo è dovuto in egual misura sia nel caso di licenziamento di un lavoratore impiegato a tempo pieno che part-time.
La Cir. INPS 3 febbraio 2023 n. 14 indica in € 1.470,99 l’importo massimo mensile di Naspi, quindi, per il 2023 l’importo dovuto a titolo di ticket licenziamento per ogni anno di anzianità aziendale è pari a € 603,10 (41% di € 1.470,99) con un tetto massimo pari a € 1.809,30 (603,10 x 3).
In caso di licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 4 L. 223/91, il contributo è composto da una somma pari all’82% del massimale mensile Naspi, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (art. 1, c. 137, L. 205/2017).

 

 

Ringraziando per la Vostra collaborazione,

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