Previdenza complementare

La previdenza complementare è una forma pensionistica aggiuntiva al regime obbligatorio pubblico.
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve informare il lavoratore sulla possibilità di mantenere il TFR presso il datore di lavoro oppure di conferirlo ad un fondo di previdenza complementare.

I Fondi di previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari possono essere:

  • collettive: fondi pensione di tipo negoziale (dette anche “fondi chiusi”) e fondi pensione aperti ad adesione collettiva
  • individuali: fondi pensione aperti ad adesione individuale e ed i contratti di assicurazione sulla vita.
Compilazione e sottoscrizione modello TFR2 all’atto dell’assunzione o della scelta del Fondo di destinazione

Il datore di lavoro, al momento dell’assunzione di un dipendente, ha l’obbligo di fornirgli:

  • le informazioni relative alla possibilità di mantenere il proprio TFR presso il datore di lavoro oppure di conferirlo ad un fondo di previdenza complementare;
  • gli deve consegnare anche il modello TFR2, per mezzo del quale il lavoratore può esprimere, entro 6 mesi dall’assunzione, la propria scelta (indicando anche il fono prescelto, nel caso opti per la previdenza complementare).

Va precisato che:

  • 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi, l’azienda deve informare il dipendente che non ha ancora effettuato la propria scelta;
  • nel silenzio del lavoratore, il TFR viene comunque devoluto alla previdenza complementare (il fondo di destinazione viene individuato con specifici criteri);
  • la scelta riguarda solo quote di TFR che maturato dopo la scelta (o il silenzio assenso) e non quelle già maturate;
  • il periodo di 6 mesi deve essere trascorso per intero: se il rapporto di lavoro cessa prima di tale data (o in caso per esempio di rapporto a tempo determinato inferiore a 6 mesi) ed il lavoratore non ha effettuato la scelta, il TFR maturato viene liquidato;
  • se il lavoratore sceglie di conferire il TFR ad un fondo pensionistico complementare, la scelta non potrà essere revocata. Potrà invece revocare in qualsiasi momento la scelta di lasciare il TFR in azienda.

Modulo TFR2 per la scelta e destinazione del TFR alla previdenza complementare – Facsimile

 

 

Ringraziando per la Vostra collaborazione,

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