Indennità di preavviso e NASPI al padre dimissionario

In caso di apprendistato professionalizzante, al padre lavoratore che presenti le dimissioni nel periodo “protetto” (primo giorno di fruizione del congedo di paternità obbligatorio fino ad un anno di età del bambino), spettano, come per la lavoratrice, l’indennità di preavviso e la NASPI in caso di disoccupazione?

Nelle ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio vige il divieto di licenziamento del padre lavoratore per tutta la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino.
In caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità sostituiva del preavviso e indennità di disoccupazione NASpI). Inoltre, il lavoratore non è tenuto ad osservare il periodo di preavviso previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro (Nota INL 6 settembre 2022 n. 9550).

Nelle ipotesi di dimissioni avvenute durante i primi tre anni di vita del bambino, ai fini della legittimità delle dimissioni stesse, il lavoratore dovrà convalidare la propria volontà di dimettersi presso la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

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