A seguito di richiesta del lavoratore o per accordo aziendale, è possibile erogare in busta paga mensilmente il TFR maturato?
La questione della possibile erogazione mensile del TFR è oggi ancora oggetto di nutrito dibattito.
In primo luogo, vi è da precisare che la disciplina del TFR è regolamentata dall’art. 2120 c.c. che stabilisce delle modalità di calcolo inderogabili: il TFR deve essere determinato e corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro.
Vi è poi la previsione in merito alle anticipazioni (queste sempre ammesse) che spesso vengono mutuate al fine di giustificare una possibile corresponsione mensile.
In merito la Corte di Cassazione (Cass. 22 febbraio 2007 n. 4133; Cass. 29 novembre 2019 n. 31260) sembra chiara: “il fatto però che non possano essere ammessi patti diversi sulle modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto non significa però che il divieto si estenda alla materia diversa delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto». Infatti, continua la Corte, «la disciplina inderogabile concerne le modalità di determinazione del trattamento di fine rapporto, la misura di esso, ed esse soltanto, ma non le anticipazioni. In questa materia sono ammissibili, sia a livello collettivo che a livello individuale, condizioni di miglior favore in favore dei lavoratori”.
Tenuto conto, pertanto, dell’orientamento sopra evidenziato, un accordo privato che dispone la liquidazione mensile del TFR sembrerebbe ammesso.
Ma vi è da porre estrema attenzione. Difatti il TFR è sempre stato definito come una forma di retribuzione differita che ne configura un diritto futuro e, soprattutto, riveste natura previdenziale quale sostegno economico del lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.
Una liquidazione mensile del TFR potrebbe essere considerata “snaturante ed elusiva” di tale principio e verrebbe quindi a connaturare la corresponsione di “retribuzione” con conseguente assoggettamento contributivo e imposizione fiscale ordinaria (e non a tassazione separata).
Qui è bene ricordare che la giurisprudenza si è già espressa in materia, prevedendo che “non è valida la pattuizione, individuale o collettiva, che disponga l’anticipazione mese per mese del trattamento di fine rapporto nella retribuzione corrente” (Cass. 11 novembre 2002 n. 15813).
In conclusione, visto che il dibattito oggi rimane aperto, si suggerisce la massima cautela nella erogazione mensile del trattamento di fine rapporto.

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