Da tempo pieno a part-time e viceversa: guida operativa

Azienda e dipendente possono accordarsi per trasformare il rapporto originariamente a tempo pieno in part-time o viceversa.

Trasformazione dal tempo pieno al tempo parziale

Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

L’atto scritto non costituisce un nuovo contratto ma integra il contratto individuale originario ed il rifiuto del lavoratore alla trasformazione del contratto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Lavoratori affetti da patologie

I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competentehanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.

Figlio con età inferiore a 13 anni o portatore di handicap

In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap (art. 3, L. 104/92), è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Trasformazione dal tempo parziale al tempo pieno

Analogamente a quanto sin qui esaminato per la trasformazione di un contratto a tempo pieno in un contratto a tempo parziale, è possibile effettuare l’operazione inversa.

È infatti previsto, in generale, che nell’ambito del rapporto di lavoro azienda e dipendente possono accordarsi per trasformare il rapporto originariamente a tempo pieno in part-time o viceversa.

L’accordo deve risultare da atto scritto e l’eventuale rifiuto del dipendente a sottoscriverlo non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Diritto di precedenza

In caso di nuove assunzioni di lavoratori a tempo pieno, quelli che in passato abbiano trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, hanno diritto di precedenza per trasformare nuovamente il rapporto, per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pali livello e categoria legale.

Adempimenti del datore di lavoro

In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
La trasformazione a tempo pieno deve essere comunicata, entro 5 giorni, dal datore di lavoro ai competenti servizi per l’impiego, con il modello unificato UniLav.

 

Ringraziando per la Vostra collaborazione,

DISTINTI SALUTI