Da tempo pieno a part-time e viceversa: guida operativa
Da tempo pieno a part-time e viceversa: guida operativa
Azienda e dipendente possono accordarsi per trasformare il rapporto originariamente a tempo pieno in part-time o viceversa.
Azienda e dipendente possono accordarsi per trasformare il rapporto originariamente a tempo pieno in part-time o viceversa.
Un lavoratore assunto in sostituzione di un lavoratore assente deve essere necessariamente inquadrato con lo stesso livello retributivo?
L’orario di lavoro deve essere il medesimo del lavoratore sostituito o può essere anche inferiore?
Un’azienda vorrebbe assumere una persona che sta percependo la NASPI con contratto part-time 10 ore settimanali. Come può il lavoratore non perdere il diritto alla NASPI?
È stata pubblicata sulla GU 8 marzo 2022 n. 56 la L. 18/2022, che converte con modificazioni il DL 1/2022, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
La legge è in vigore dal 9 marzo 2022 ed ha abrogato il DL 5/2022, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge. Ricordiamo che tale decreto ha introdotto, a gennaio, l’obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni ed ha esteso il Green Pass rafforzato al settore del lavoro sia pubblico che privato.
Come noto, per effetto delle misure in parola, il controllo del datore di lavoro, oltre alla verifica della validità della certificazione verde, si concentra sul rilascio che deve essere avvenuto in conseguenza della vaccinazione o della guarigione.
I lavoratori privi della certificazione verde rafforzata sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In caso di esenzione il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse.
Vediamo in sintesi le principali novità rispetto alla norma originaria.