Inquadramento del lavoratore in sostituzione

Un lavoratore assunto in sostituzione di un lavoratore assente deve essere necessariamente inquadrato con lo stesso livello retributivo?

L’orario di lavoro deve essere il medesimo del lavoratore sostituito o può essere anche inferiore?

In caso di assunzione di lavoratore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 81/2015 per sostituzione di altro lavoratore assente (maternità, infortunio, malattia, ferie ecc.), il livello d’inquadramento del lavoratore che va a sostituire il dipendente assente non deve essere necessariamente lo stesso, in quanto il datore di lavoro ha la facoltà di organizzare diversamente l’attività lavorativa.

Infatti, il datore di lavoro, effettuando una mera organizzazione, affida quelle mansioni ad altro dipendente, anche di livello inferiore e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 2103 c.c.

Anche la Cassazione ha confermato tale indicazione, attraverso la Cass. 27 settembre 2018 n. 23352, ammettendo la “sostituzione a cascata”, ferma restando la diretta correlazione che lega il contratto a tempo determinato all’assenza del titolare del posto.

In proposito, è opportuno segnalare, altresì, il Mess. INPS 31 maggio 2001 n. 93, che ha precisato come la sostituzione non implichi necessariamente l’equivalenza delle qualifiche del sostituto e del sostituito, perché il datore di lavoro può legittimamente – in occasione dell’inserimento temporaneo di un nuovo dipendente – riorganizzare la distribuzione del lavoro nella sua azienda, per meglio far fronte alle esigenze connesse all’assenza del lavoratore, ferma restando l’equivalenza oraria delle prestazioni.

 

 

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