Adempimenti obbligatori in materia di sicurezza: quando scattano ed in cosa consistono

Quali sono gli adempimenti obbligatori in capo al datore di lavoro in materia di sicurezza?

Il D.Lgs. 81/2008 prevede una partecipazione costante ed attiva da parte del datore di lavoro e dei lavoratori, che sono due veri e propri attori nel “sistema sicurezza”; la presenza di entrambi i soggetti è condizione essenziale e sufficiente per far scattare alcuni degli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza.
Il primo requisito è quello di essere una realtà (imprese, associazioni, studi professionali) con sede localizzata sul territorio italiano, il secondo requisito è quello di occupare almeno un lavoratore.
Tuttavia, quando parliamo di lavoratore in ambito sicurezza dobbiamo abbandonare l’idea del lavoratore inteso come dipendente, ovvero come lavoratore subordinato; in base all’art. 2 D.Lgs. 81/2008 sono da intendersi lavoratori tutti coloro che prestano attività lavorativa, indipendentemente dalla qualifica, dal rapporto che li lega con l’impresa e dal fatto che percepiscano o meno una retribuzione o un compenso.

Devono essere considerati lavoratori pertanto anche:

  • i soci lavoratori;
  • i collaboratori familiari;
  • gli studenti all’interno dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
  • i tirocinanti;
  • i volontari (D.Lgs. n. 117/2017) ed i volontari che effettuano servizio civile;
  • i lavoratori occasionali retribuiti con il sistema “presto” (ex voucher);
  • gli smart workers;
  • i riders (come da normativa ed in continua evoluzione).

Gli adempimenti obbligatori in capo al datore di lavoro sono:

  • redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR): questo documento fotografa la realtà aziendale e mappa i rischi per la sicurezza, per la salute e trasversali tipici dell’azienda;
  • in base alle previsioni del DVR, ove previsti, fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (DPI): questi dispositivi permettono di ridurre i danni che i dipendenti potrebbero subire sui luoghi di lavoro e sono veri e propri strumenti di lavoro obbligatori;
  • nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ovvero la figura che coordina tutte le attività riguardanti la tutela della sicurezza in azienda e può essere un collaboratore interno all’azienda oppure un professionista esterno (tranne in alcuni casi specifici previsti dalla norma);
  • definire se la propria azienda necessita di sorveglianza sanitaria e nel caso nominarne il responsabileovvero il medico competente (MC): il medico competente si occuperà del piano di sorveglianza sanitaria, definendone prassi, scadenze, periodicità dei sopralluoghi e tipologia di visite mediche a cui adibire i lavoratori. Quando vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria? Ogni volta che l’attività comporta un potenziale rischio per la salute (ad esempio attività che prevedano rischio chimico, rischio rumore e vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, utilizzo del videoterminale per più di 20 ore settimanali, lavoro notturno);
  • nominare, direttamente o per tramite dell’RSPP, gli addetti alle emergenze, ovvero addetto/i antincendio e addetto/i al primo soccorso. A fronte di una formazione specifica obbligatoria, questi soggetti saranno il punto di riferimento in azienda per la gestione delle emergenze;
  • nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): in questo caso il soggetto non viene designato arbitrariamente dal datore di lavoro, ma viene nominato dai colleghi di lavoro per elezione e può decidere se accettare o meno la nomina. In caso di rifiuto l’RLS aziendale sarà sostituito dall’RLS territoriale, che può essere un rappresentante sindacale o un referente dell’Ente Bilaterale di categoria;
  • al termine del percorso di costruzione del “sistema sicurezza”, definire i piani di informazione, formazione e (ove previsto) addestramento, organizzare le aule e stabilire lo scadenzario formativo aziendale.

Quali sono i rischi per il datore di lavoro che non rispetta gli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza?
I soggetti che non risulteranno essere in regola a seguito di controlli da parte degli organi di vigilanza saranno sanzionati anche in assenza di un evento dannoso, quale un infortunio o una malattia professionale.
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 sono sempre di natura penale oltre che amministrativa e tutti i soggetti della sicurezza (compresi i lavoratori ed escluso solo l’RLS) sono passibili di sanzioni per inadempienza.

La G&L Consulting già interviene in favore delle proprie Aziende clienti offrendo, per il tramite dei Fondi Interprofessionali, la realizzare di piani formativi specifici con l’abbattimento totale dei costi per la Formazione Continua.

Con l’obbiettivo di offrire un servizio sempre migliore ed efficace, ci rendiamo, altresì, disponibili ad effettuare, in collaborazione con i nostri partners specializzati nel settore, valutazioni e sopralluoghi volti ad accertare che siano state attuate in Azienda tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori così come sopra sinteticamente individuate, nonché a fornire gli strumenti e la consulenza utili a garantire un tempestivo adeguamento alla normativa vigente in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto sopra restiamo a disposizione per ogni valutazione preliminare del caso e vi invitiamo a concordare un appuntamento direttamente con il nostro Ufficio Amministrativo.

 

 

Ringraziando per la Vostra collaborazione,

DISTINTI SALUTI