L’obbligo di informativa di sicurezza annuale per i lavoratori agili introdotto dalla cd. Legge PMI ed entrato in vigore il 7 aprile 2026 ricalca in gran parte una norma già presente nella disciplina originaria dello smart working: capiamo come interagiscono le 2 disposizioni e cosa cambia a livello operativo per le imprese.

Dal 7 aprile 2026 è in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla Legge PMI (L. 34/2026): i datori di lavoro devono fornire almeno una volta l’anno un’informativa scritta sui rischi generali e specifici legati al lavoro agile.
L’obbligo è stato inserito nel D.Lgs. 81/2008, con il nuovo art. 3, comma 7-bis.

🔍Cosa prevede la nuova norma

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e all’RLS un’informativa che includa:

  • i rischi connessi alla prestazione svolta fuori dai locali aziendali;
  • i rischi specifici legati all’uso dei videoterminali e delle attrezzature informatiche;
  • il richiamo all’obbligo del lavoratore di cooperare alle misure di prevenzione.
⚠️ Sanzioni
  • La mancata consegna dell’informativa comporta ora una sanzione penale: arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (art. 55, c. 5 lett. c, D.Lgs. 81/2008).
🧩 Il rapporto con la disciplina precedente

L’obbligo non è nuovo: già l’art. 22 della L. 81/2017 prevedeva una informativa annuale sui rischi del lavoro agile. La novità della L. 34/2026 sta in:

  • una formulazione più ampia e stringente;
  • l’introduzione di un regime sanzionatorio;
  • l’inserimento della disciplina nel Testo Unico sulla sicurezza.
⚠️Necessità di chiarimenti

Il legislatore non ha chiarito il rapporto tra la vecchia e la nuova informativa, creando incertezza applicativa. Si discute infatti se:

  • le due norme debbano convivere e quindi entrambe essere richiamate, oppure
  • si sia verificata una abrogazione tacita dell’art. 22 L. 81/2017, poiché la nuova norma regola integralmente la stessa materia.

La coesistenza di due obblighi analoghi ha portato anche il Senato a segnalare l’esigenza di un coordinamento normativo, soprattutto perché:

  • la norma sanzionatoria riguarda datore di lavoro e dirigente;
  • l’obbligo informativo è posto solo in capo al datore di lavoro.

Sono quindi attesi chiarimenti da parte degli enti competenti, in particolare INL.

📌 Raccomandazione operativa per tutti i Clienti

Invitiamo tutti i nostri Clienti ad attivarsi tempestivamente con i propri referenti e consulenti in materia di sicurezza sul lavoro per:

  • predisporre e consegnare ai lavoratori e agli RLS un’informativa completa sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione in modalità agile;
  • aggiornare il DVR, ove non fosse già stato fatto, mediante la redazione di un addendum dedicato alla valutazione dei rischi specifici del lavoro agile.

Al solo fine informativo, alleghiamo un fac‑simile di informativa che potrà essere utilizzato come base di lavoro e adattato alle specifiche esigenze organizzative.
Un intervento rapido e coordinato consente di garantire la piena conformità alla nuova disciplina e di ridurre il rischio di contestazioni o sanzioni.

 

DISTINTI SALUTI