Deve essere ritenuto nullo il contratto di apprendistato professionalizzante in caso di mancata dimostrazione del corretto espletamento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, ove l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto.
A queste conclusioni è giunto il Tribunale del lavoro di Tivoli con sentenza 1209/2025 del 30 settembre in accoglimento del ricorso proposto da un apprendista assunto per svolgere mansioni di allestitore da un’azienda operante nel settore dei traslochi e allestimento palcoscenici.
Richiamato lo scopo del contratto di apprendistato, consistente nel favorire l’ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un programma di formazione costituito da fasi teoriche alternate a fasi pratiche, il Tribunale ha rimarcato che il datore di lavoro, oltre alle obbligazioni retributive, deve adempiere a quelle inerenti alla formazione, ossia redigere il piano formativo individuale per iscritto, individuare un tutor o referente aziendale, registrare la formazione sul libretto dell’apprendista e/ registro formativo, ma, soprattutto, garantire lo svolgimento della formazione da parte dell’apprendista.
Nel caso esaminato, tuttavia, il datore di lavoro non solo non ha fornito prova del piano formativo, ma non ha nemmeno dimostrato di avere svolto attività di formazione.
Accertato l’inadempimento degli obblighi di formazione, il giudice ha dichiarato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’inizio, condannando l’azienda al pagamento delle conseguenti differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva, dopo avere integrato il contraddittorio con l’istituto previdenziale.

DISTINTI SALUTI
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