Dal 1° gennaio 2025 per molti, ma non per tutti i dipendenti, cambiano in maniera rilevante (e spesso negativa) le regole per l’imposizione contributiva e fiscale delle auto (e non solo) concesse in uso promiscuo da parte del datore di lavoro. Di seguito il punto sulle questioni più rilevanti, anche alla luce delle novità che sono state recentissimamente introdotte dalla conversione in legge del cd. decreto “bollette”.
Anzitutto, nella tabella che segue sono messe a confronto le due stesure della norma, prima e dopo le modifiche che sono state apportate dalla legge di bilancio 2025 (attenzione al “nota bene” in calce).
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori interessati
Quanto agli autoveicoli ex articolo 54, co. 1, lettere a), c) e m), del CdS si tratta dei mezzi indicati di seguito:
– autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo 9 posti, compreso il conducente;
– autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e cose e capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso il conducente;
– autocaravan: veicoli con speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e alloggio di 7 persone al massimo, incluso il conducente.
Per motocicli si intendono i veicoli a 2 ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a 2 compreso il conducente; invece i ciclomotori sono veicoli a motore a 2 o 3 ruote con queste caratteristiche:
a) motore di cilindrata fino a 50cc, se termico, o con potenza fino a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.
Auto “tradizionali”, mild e full hybrid, BEV e PHEV
Da alcuni anni, alle motorizzazioni “tradizionali” (benzina, diesel, Gpl e metano), si sono affiancate quelle che comportano – in misura più o meno estesa, o addirittura esclusiva – il ricorso all’alimentazione elettrica (per tacere di quella a idrogeno, che potrebbe risultare, se adeguatamente supportata, la meno impattante sull’ambiente). Ad ogni buon conto, quanto alle definizioni, sono veicoli:
a) elettrici ibridi plug-in – ossia PHEV – quelli alimentati da un motore elettrico (ricaricabili con una presa domestica o colonnina di ricarica) e da uno a combustione interna, che funzionano insieme o separatamente;
b) identificati come BEV (Battery Electric Vehicle), quelli alimentati solo da un motore elettrico, che non necessitano di carburante fossile e usano solo l’elettricità immagazzinata in una batteria interna.
LE NOVITA’ 2025
Ebbene, dal 1° gennaio (o dal 1° luglio, in base ai nuovi specifici requisiti richiesti) 2025, se si tratta di veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, la situazione è quella che risulta dalla tabella che segue, tenuto però conto delle novità introdotte dal cd. decreto bollette (se, invece, tali situazioni non ricorrono, vale la prima colonna della stessa tabella).

Dal punto di vista pratico, ci sia consentito di osservare quanto segue:
a) per una utilitaria Hyundai I10, 1.000 cc da 63 cv (che ha un prezzo di listino base da circa 18.000 euro), il valore del benefit si ottiene moltiplicando 0,4206 euro (costo al km) per 15.000, e poi applicando l’aliquota del 50%; il che porta a un imponibile per il dipendente pari a 3.154,50 euro;
b) per una Porsche Taycan Turbo S Cross elettrica, che ha 408 cv (che ha un prezzo di listino base di oltre 106.000 euro), il valore del benefit si ottiene moltiplicando 1,6723 euro (costo al km) per 15.000, e poi applicando l’aliquota del 10%; il che porta a un imponibile per il dipendente pari a 2.508,45 euro.
È del tutto evidente che la soluzione adottata non pare la più “logica”: in ogni caso, va tenuto conto della scadenza del 30 giugno 2025 per poter continuare ad applicare la disciplina precedente.

Sarà nostra cura fornire tempestivamente ogni aggiornamento sul tema direttamente ai Clienti interessati.
DISTINTI SALUTI

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