Più flessibilità nelle causali dei contratti a termine anche nel 2025.
Il datore di lavoro e il lavoratore, fino al 31 dicembre di quest’anno, potranno concludere un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi individuando – nel contratto stesso – le specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive che giustificano l’apposizione di un termine, qualora la contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) non abbia disciplinato le causali in cui è possibile usare il contratto a termine oltre i primi 12 mesi (che non richiedono la causale).
La proroga di questa possibilità, già prevista nel 2024, è stata introdotta con il decreto legge Milleproroghe di fine anno (il Dl 202/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 302 del 27 dicembre 2024).
È stato dunque esteso al 31 dicembre 2025 il periodo entro quale le parti possono individuare i motivi del ricorso al contratto a tempo determinato, qualora gli stessi non siano stati ancora disciplinati dalla contrattazione collettiva.
La proroga muove dall’esigenza di consentire la stipula di contratti a termine oltre i 12 mesi in quei settori ove, anche per effetto del prolungarsi delle trattative per il rinnovo dei contratti nazionali, la materia non sia ancora regolata dalla contrattazione collettiva.
Ad oggi, infatti, nonostante la norma sulla possibilità di individuare causali ad hoc risalga al 2023, sono ancora pochi i settori che hanno regolamentato le casuali da apporre ai contratti a termine oltre i 12 mesi.
Sebbene la causale abbia trovato una propria disciplina nel settore commercio, alimentari, studi professionali, molti sono ancora i settori ove la disciplina specifica manca all’appello (ad esempio, metalmeccanico industria).
Causali flessibili
Qualora il contratto a termine abbia una durata superiore a 12 mesi o, per effetto di rinnovi o proroghe, superi i 12 mesi, le parti, pena l’illegittimità del contratto, dovranno indicare una causale.
La durata superiore a 12 mesi è ammessa:
- per sostituzione di altri lavoratori;
- nei “casi” previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali;
- in assenza dei casi elencati al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (datore e lavoratore).
In ogni caso, le parti non potranno superare il limite complessivo di 24 mesi di rapporto di lavoro a termine, fatte salve le diverse indicazioni dei contratti collettivi, nonché la facoltà di un’ulteriore stipula, della durata massima di 12 mesi, presso la sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
La scrittura delle motivazioni
La specificità, infatti, persegue lo scopo di esplicitare la connessione tra la durata, solo temporanea, della prestazione lavorativa e le ragioni produttive e organizzative che la stessa è chiamata a realizzare, nonché l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata e in stretto collegamento con la stessa.
Le parti individuali, quindi, nel descrivere le causali, dovranno conformarsi ai principi di concretezza, specificità e temporaneità, come previsto dal rinnovo del Ccnl del Commercio, che ha demandato alle parti la specificazione delle ragioni concrete, da inserire all’interno dei “casi” tipizzati.
Se le ragioni non sono indicate o sono descritte in modo generico, la sanzione prevista è la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno che, per effetto del decreto salva infrazioni (Dl 131/2024, convertito dalla legge 166/2024), potrà essere superiore a 12 mensilità, prima previste come limite massimo.

Sarà nostra cura fornire tempestivamente ogni aggiornamento sul tema direttamente ai Clienti interessati.
DISTINTI SALUTI
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