Pubblicata in GU 28 dicembre 2024 n. 303 la Legge 13 dicembre 2024 n. 203, collegata alla Manovra 2025, recante disposizioni in materia di lavoro.
Numerose le novità, alcune delle quali molto attese, per semplificare e talvolta correggere alcune anomalie e alle volte abusi, nelle diverse fasi del rapporto di lavoro.
Il Collegato Lavoro entra in vigore dal 12 gennaio 2025 rendendo applicabili le novità, tanto attese da aziende e professionisti, in materia di dimissioni per fatti concludenti, limiti massimi di durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, requisiti di stagionalità per le attività produttive e nuove tutele per I professionisti.
Quali sono le principali novità del provvedimento?
Risoluzione dei rapporti di lavoro
Rimane comunque la possibilità per il lavoratore di dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificavano l’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Contratti a termine – periodo di prova
In particolare, è previsto che la durata del periodo di prova nel caso di contratti a termine, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
Trattamenti d’integrazione salariale e rapporto di lavoro subordinato
Con la sostituzione dell’art. 8 del d.lgs. 148/2015 sono state riviste le regole relative alla compatibilità delle attività di lavoro subordinato per i lavoratori che stanno godendo del trattamento d’integrazione salariale.
In particolare, durante le giornate di lavoro il lavoratore non avrà diritto alla prestazione di sostegno al reddito a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro stesso.
La disposizione previgente prevedeva, invece, due fattispecie a seconda che il lavoratore svolgesse attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o di lavoro autonomo, ovvero attività di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi.
Nel primo caso il lavoratore non aveva diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; nel secondo, il trattamento veniva sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Rimane l’obbligo per Il lavoratore di comunicare preventivamente alla sede territoriale Inps lo svolgimento della prestazione lavorativa; sono valide a tal fine le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Lavoro agile
L’art. 14 interviene invece sul termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, apportando alcune modifiche all’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Più specificamente, si prevede che le prestazioni di lavoro in modalità agile debbono essere comunicate entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto con modalità agile.
Conciliazione
L’art. 20 della legge reca Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro e prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro presso le sedi c.d. protette previsti dagli articoli 410, 411 e 412- ter c.p.c. possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
Per l’avvio di tale nuova modalità è necessaria un decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.
Dilazione debiti contributivi
L’articolo 23 prevede che dal 2025 la dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa dovuti a Inps e Inail possono essere rateizzati fino a sessanta rate mensili.
In particolare, tale possibilità sarà consentita nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, sentiti l’INPS e l’INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi.

Sarà nostra cura fornire tempestivamente ogni aggiornamento sul tema direttamente ai Clienti interessati.
DISTINTI SALUTI
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