A partire dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti con almeno 15 punti di dotazione per poter materialmente impiegare le proprie risorse al lavoro.

Obbligati ad avere la patente con almeno 15 punti validi sono tutte le imprese e i lavoratori autonomi che, anche senza lavoratori subordinati, operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza
(lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, mari􀈱ime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, coinvolti i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile…)

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
– coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti e geometri);
– le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, in conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie (almeno in una delle categorie previste).

Requisiti per il rilascio

La patente è rilasciata in formato digitale previa domanda presentata attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro al possesso dei seguenti requisiti:
– iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
– adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
– possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
– possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
– possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
– avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

DURF

A differenza del DURC, il DURF non riguarda la generalità delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della patente.
Gli obblighi riguardano i sostituti d’imposta che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (i requisiti devono sussistere contemporaneamente).
In mancanza dei suddetti presupposti, pertanto, il richiedente non è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 17-bis in parola e di conseguenza non ha l’obbligo di comprovare il possesso del DURF.

In ogni caso non sono soggetti all’obbligo del DURF coloro i quali, pur rientrando nel campo di applicazione, non possano comunque richiederlo per mancanza dei requisiti di anzianità lavorativa di almeno tre anni.

DURF

Il Portale per la richiesta della Patente a crediti è disponibile a decorrere dal 1° ottobre u.s. accedendo al seguente link: https://servizi.ispettorato.gov.it

Per un più rapido accesso all’area di lavoro, si consiglia di digitare direttamente sul browser l’indirizzo del Portale, evitando di accedere dal Sito web dell’INL.
Una volta autenticati tramite SPID/CIE si dovrà accedere al Servizio, disponibile sul Portale “Istanza Patente a crediti”.

L’applicazione permette l’inserimento dell’istanza sia da parte del legale rappresentante (ovvero titolare qualora si tratti di una impresa individuale) o lavoratore autonomo in qualità di soggetti obbligati, sia da parte di un soggetto delegato dall’obbligato alla presentazione dell’istanza.

L’applicativo permette di salvare una bozza dell’istanza che può essere modificata anche in sessioni di lavoro successive, fino a quando la stessa istanza non verrà inviata.
ATTENZIONE: La procedura non risulta conclusa fino a quando l’istanza non è inviata.

L’invio della istanza comporta l’impossibilità di apportare, successivamente, eventuali modifiche.
L’invio determina la produzione di una ricevuta di rilascio della Patente che deve essere scaricata e conservata. La ricevuta reca gli estremi del soggetto obbligato (Codice Fiscale e Ragione sociale), l’identificativo dell’istanza stessa, nonché il codice della Patente associata.

Gestione fase transitoria

Già dal 24 settembre e fino al 31 ottobre 2024, le aziende interessate possono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Tuttavia, occorre tener presente che i soggetti che si avvarranno dell’autocertificazione sono poi obbligati a presentare successiva domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

 

Sarà nostra cura fornire tempestivamente ogni aggiornamento sul tema direttamente ai Clienti interessati.

DISTINTI SALUTI