QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI ATTUALMENTE A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE ASSUME?

La legge riconosce una serie di agevolazioni contributive ai datori di lavoro che assumono particolari categorie di soggetti.

È importante che il datore di lavoro prima di procedere a nuove assunzioni verifichi l’esistenza delle condizioni aziendali e dei presupposti soggettivi per la stipula di contratti di lavoro agevolati.

Gli incentivi per i datori di lavoro che assumono

I datori di lavoro che decidono di assumere particolari categorie di soggetti (ad esempio, lavoratori svantaggiati, giovani, donne) senza essere obbligati dalla legge o dalla contrattazione collettiva, possono ottenere una serie di benefici contributivi, la cui fruizione determina una sensibile riduzione del costo del lavoro.

Quali sono i datori di lavoro che ne hanno diritto

Possono beneficiare delle agevolazioni tutti i datori di lavoro, operanti in qualunque settore, purché:

  • non abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
  • l’assunzione non riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume.
Le condizioni per l’accesso agli incentivi

L’accesso agli incentivi è subordinato al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi, della normativa in materia di lavoro (in particolare quella a tutela delle condizioni di lavoro) e del diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.
Inoltre, la fruizione dei benefici contributivi richiede generalmente il possesso della regolarità contributiva.

Per l’assunzione di giovani Fino a 35 anni compiuti

I datori di lavoro che assumono giovani di età inferiore a 36 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dall’apprendistato (o trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato), hanno diritto ad uno sgravio contributivo, a prescindere dal fatto che le assunzioni scaturiscano da un obbligo posto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Tale agevolazione – riconosciuta per un periodo massimo di 36 mesi – consiste nell’esonero dal versamento del 100% della quota a carico del datore di lavoro dei contributi previdenziali, nel limite massimo di €8.000 annui per lavoratore assunto.
L’incentivo è collegato al lavoratore; pertanto, in caso di assunzione di lavoratore per cui l’esonero è già stato parzialmente fruito, il beneficio è riconosciuto al nuovo datore di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

Studenti

Ai datori di lavoro che assumono studenti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, con il limite massimo di € 3.000 all’anno per ciascun lavoratore assunto.
Lo sgravio non trova applicazione per i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o di alta formazione.

Under 30 disoccupati non studenti

Ai datori di lavoro che assumono, dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, giovani che alla data dell’assunzione congiuntamente:
– non abbiano compiuto il trentesimo anno di età,
– non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (c.d. “NEET”),
– siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani,
è riconosciuto un incentivo, per un periodo di 12 mesi, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
L’incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Per l’assunzione di disoccupati ULTRACINQUANTENNI

L’assunzione a tempo indeterminato o a termine di lavoratori o lavoratrici con almeno 50 anni di età e disoccupati da almeno 12 mesi, attribuisce il diritto alla riduzione del 50% della quota a carico del datore di lavoro dei contributi e dei premi assicurativi INAIL, per un periodo di:

  • 18 mesi dalla data di assunzione, in caso di rapporto a tempo indeterminato;
  • 12 mesi dall’assunzione, in caso di contratto a termine.

È necessario che, con le nuove assunzioni, il datore di lavoro generi un incremento netto del numero di lavoratori dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato prima della scadenza del beneficio, la riduzione contributiva è riconosciuta fino ai 18 mesi dalla data dell’assunzione a termine.

DONNE

L’agevolazione per l’assunzione di disoccupati ultracinquantenni è prevista anche per i datori di lavoro che assumono lavoratrici di qualunque età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno:

  • 6 mesi, se residenti in aree svantaggiate ovvero se con professione o in un settore economico caratterizzati da forte disparità occupazionale di genere;
  • 24 mesi, a prescindere dalla residenza e dall’attività o settore economico.
Beneficiari di Reddito di cittadinanza

È previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione di premi e contributi INAIL, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza.
È necessario che il datore di lavoro realizzi un incremento netto del numero di occupati e che lo stesso sia in regola con le assunzioni obbligatorie.
Inoltre, l’agevolazione si applica a condizione che sia concessa nei limiti per gli aiuti di Stato previsti dalla normativa europea.

Beneficiari dell’Assegno di inclusione

Dal 1° gennaio 2024, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato:
– a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a € 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti in forza di contratti a tempo determinato o stagionale;
– a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a € 4.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

Per l’assunzione di sostituti di lavoratori in maternità

Per i datori di lavoro che assumono con contratto a termine, anche part-time, per sostituire personale assente per maternità è prevista la riduzione del 50% dei contributi e dei premi assicurativi INAIL a carico dell’azienda, dovuti sulla retribuzione del lavoratore a termine:

  • fino al compimento del primo anno di vita del bambino, per i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti che debbano sostituire lavoratori assenti per congedo di maternità o paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
  • per un periodo massimo di 12 mesi, non oltre il primo di anno del bambino, per tutti i datori di lavoro che debbano sostituire una lavoratrice autonoma in astensione dal lavoro per maternità.

Tale beneficio spetta anche in caso di adozione e affidamento, con il limite temporale di 1 anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare del lavoratore.

Per l’assunzione di lavoratori in CIGS – Lavoratori che abbiano richiesto l’ADR

Al datore di lavoro che assuma lavoratori in CIGS che abbiano richiesto l’assegno di ricollocazione (c.d. ADR) è riconosciuto l’esonero contributivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) a proprio carico, nel limite di € 4.030 su base annua, per un periodo massimo di:

  • 18 mesi dalla data di assunzione, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 12 mesi dall’assunzione, in caso di contratto a termine.

Se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato prima della scadenza del beneficio, la riduzione contributiva è riconosciuta per un periodo di ulteriori 6 mesi.

Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi

I datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che hanno fruito del trattamento di CIGS per almeno 3 mesi e che ne usufruiscano al momento dell’assunzione, dipendenti di imprese beneficiarie della CIGS da almeno 6 mesi, hanno diritto alla riduzione della contribuzione, per 12mesi dalla data di assunzione, nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti di azienda con più di 9dipendenti.
Per accedere alla predetta agevolazione, il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 12 mesi precedenti, a riduzione di personale con profili professionali sostanzialmente identici a quello del nuovo assunto.

Lavoratori coinvolti nel contratto di transizione occupazionale

I datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordo di transizione occupazionale finalizzato a recuperare l’occupazione dei lavoratori a rischio esubero (art. 1, c. 200, L. 234/2021) hanno diritto, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, ad un contributo mensile pari al 50%dell’ammontare del trattamento CIGS autorizzato che sarebbe spettato al lavoratore assunto. Il beneficio spetta per un massimo di 12 mesi ed è riservato ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, non hanno effettuato licenziamenti individuali per GMO o collettivi nella medesima unità produttiva.
Nel caso di licenziamento del lavoratore assunto o di licenziamento collettivo o individuale per GMO di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, il contributo viene revocato e viene recuperato quanto già fruito.
La fruizione del beneficio è subordinata all’approvazione della Commissione europea, compatibilmente con la disciplina relativa agli aiuti di Stato. In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Osservazioni
La regolarità contributiva fa la differenza

I benefici contributivi per la cui fruizione è necessario il possesso della regolarità contributiva sono gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano un abbattimento dell’aliquota contributiva ordinaria.
Di conseguenza, non vi rientrano quei regimi di contribuzione ridotta che caratterizzano interi settori (ad esempio, l’agricoltura), territori (ad esempio, le zone montane) o particolari tipologie contrattuali (ad esempio, l’apprendistato).

 

 

Ringraziando per la Vostra collaborazione,

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