Conversione in welfare del premio di produttività: un’opportunità di risparmio
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati nel 2023.
E’ possibile convertire i premi di risultato in welfare aziendale beneficiando comunque della detassazione, incentivando anche tale soluzione mediante gli accordi aziendali.
Premio di produttività al 5%
L’art. 1, c. 63, Legge di Bilancio 2023 ha innovato i premi di produttività, prevedendo la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate.
Tale riduzione opera solo per le erogazioni effettuate nell’anno 2023, sotto forma di premi di produttività previsti dall’art. 1, c. 182, L. 208/2015.
I premi devono essere previsti dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, che deve definire la modalità e la misura delle erogazioni.
LIMITI
La nuova aliquota è applicabile agli importi erogati a seguito della sottoscrizione di accordi aziendali o dell’adesione ad accordi territoriali, nei quali si preveda che il premio sia subordinato al verificarsi di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione aziendali.
Rimane inalterato il limite di € 3.000 lordi annui e tutti gli altri parametri di erogazione che possiamo così sintetizzare:
– Limite premio detassabile: € 3.000 annui
– Tipologia accordo: territoriale o aziendale
– Platea beneficiari: lavoratori dipendenti con reddito anno precedente inferiore € 80.000
CARATTERISTICHE OBIETTIVI
- Misurabili
- Verificabili
- Incrementali
- Osservati in un periodo congruo
- Incerti
In merito all’incertezza del raggiungimento del risultato è importante che il risultato non sia già stato conseguito al momento della stipula dell’accordo e che sia incrementale rispetto al risultato precedente all’inizio del periodo di maturazione.
Questo interessa soprattutto in merito alla possibilità di stipulare nell’anno 2023 accordi che vengano erogati nel medesimo anno proprio per sfruttare l’eccezionale riduzione dell’aliquota sostitutiva.
Infatti, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto a un’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Da sottolineare però che il periodo congruo potrebbe anche essere semestrale e non per forza annuale o pluriennale.
Il premio può essere stabilito per importi che eccedano il limite di € 3.000 annui, in tal caso però la parte eccedente non usufruirà della detassazione fiscale.
CONVERSIONE IN WALFARE
Resta confermata la facoltà di convertire, in tutto o in parte, i premi maturati in beni, opere e servizi di welfare aziendale.
Su tale aspetto è bene specificare come tale possibilità sia collegata solamente agli importi che hanno usufruito della detassazione dei premi di produttività; non rientrano in tale possibilità quindi:
– le somme che eventualmente eccedono il limite di € 3.000 annui,
– quelle che non hanno le caratteristiche richiamate e
– quelle erogate a soggetti che non hanno le condizioni reddituali per accedere alla misura agevolata (reddito anno precedente < 80.000).
L’azienda può, all’interno del medesimo accordo sindacale raggiunto, o attraverso apposito regolamento vincolante separato, predisporre un‘incentivazione per tutti i lavoratori che decideranno di sostituire il premio di risultato con prestazioni di welfare.

Ringraziando per la Vostra collaborazione,
DISTINTI SALUTI
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