I rapporti di lavoro nelle imprese sociali

Per essere considerate tali, le imprese sociali devono non solo valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa dei cittadini, ma favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori nelle attività affinché possano esercitare un’influenza sulle decisioni che riguardano le condizioni di lavoro e la qualità dei beni e servizi prodotti.

Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, è stato adottato il D.Lgs. 112/2017 con cui è stata revisionata la disciplina dell’impresa sociale.

Impresa sociale e coinvolgimento dei lavoratori

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del codice civile, in possesso dei seguenti requisiti:

  • esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale,
  • l’attività di interesse generale è svolta senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • sono adottate modalità di gestione responsabili e trasparenti;
  • è favorito il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L’impresa sociale, quindi, per essere tale è obbligatoriamente tenuta a coinvolgere i lavoratori nell’esercizio dell’attività di impresa che deve essere orientata al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per coinvolgimento si intende quel “meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi”.
Le forme e modalità di coinvolgimento dei lavoratori devono essere indicate nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali, nonché menzionate nel bilancio sociale.

Imprese sociali e categorie di lavoratori

Le imprese sociali non sono obbligate a svolgere una o più attività di interesse generale.
L’impresa, infatti, può svolgere anche un’attività d’impresa di altro genere che è considerata comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupate particolari categorie di lavoratori:
a) lavoratori molto svantaggiati (art. 2, n. 99, Reg. UE 651/2014);
b) persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.
L’impresa è tenuta ad impiegare un numero di persone riconducibili alle suindicate categorie non inferiore al 30% dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori “molto svantaggiati” indicati alla lettera a) non possono contare:

  • per più di un terzo;
  • per più di ventiquattro mesi dall’assunzione.

La situazione di svantaggio dei lavoratori deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

Parità di trattamento
Il D.Lgs. 112/2017 individua un principio di carattere generale: i lavoratori hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai

  • contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Non è consentito alle imprese sociali, quindi, stipulare un contratto di lavoro prevedendo condizioni non soltanto di tipo retributivo, ma anche normativo inferiori rispetto al contenuto dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di maggior peso.
Riguardo il lavoro autonomo, poi, i valori della retribuzione da prendere in considerazione sono quelli relativi ai diversi livelli della contrattazione collettiva, facendo riferimento anche alla parte variabile della retribuzione, purché prevista dai medesimi CCNL.

Valore delle retribuzioni
  • Il terzo ed ultimo principio attiene al valore della retribuzione.
    L’impresa sociale è tenuta a destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
    È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, tra gli altri, ai lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
    Tutte le risorse acquisite, infatti, devono essere indirizzate per il raggiungimento degli scopi sociali.
    Sono individuati ulteriori limiti a protezione del patrimonio sociale che impediscono la distribuzione indiretta di utili.
    Pertanto, le imprese sociali non possono versare ai lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi come sopra indicati (art. 3 D.Lgs. 112/2017).

 

Ringraziando per la Vostra collaborazione,

DISTINTI SALUTI