FRINGE BENEFITS: NUOVA SOGLIA DI ESENZIONE EURO 3.000
Il Decreto Aiuti quater, D.L.18 novembre 2022 n. 176, pubblicato nella GU 18 novembre 2022 n. 270, ha innalzato la soglia di esenzione dei fringe benefits fino a ben 3.000 euro. Proviamo qui a sintetizzare la portata della norma e offrire alcune indicazioni viste le molteplici informazioni diffuse che spesso risultano non corrette e coerenti con la normativa.
TUIR e Decreto Aiuti bis
La nuova misura necessita, in prima battuta di essere coordinata con due altre previsioni normative:
- l’art. 51, c. 3, TUIR;
- l’art. 12 DL 115/2022 conv. in Legge 142/2022.
La prima, l’art. 51, c. 3 TUIR, prevede che, normalmente, non concorrono al reddito da lavoro dipendente – ed a quello assimilato al lavoro dipendente – quelle somme, valori, beni e servizi corrisposti, ceduti o prestati al dipendente ed ai suoi familiari nel limite annuo di 258,23 euro.
Se tale valore, nel corso del periodo d’imposte dovesse essere superato, tutto quanto riconosciuto ritorna imponibile sia a livello fiscale che contributivo.
Nel paniere di 258,23 euro annui, di consueto, si è soliti ricomprendere alcune tipologie di benefits tra le quali, ad esempio, buoni spesa, buoni acquisto, buoni carburanti, doni e regali natalizi, telefonia cellulare ad uso promiscuo, coperture assicurative extra-professionali etc.
Nella medesima soglia di esenzione, poi, vengono ricompresi anche i c.d. fringe benefits per:
- autovetture concesse ad uso promiscuo secondo il parametro dettato dalle tabelle pubblicate annualmente dall’ACI;
- interessi sui prestiti dalle aziende concessi ai lavoratori;
- i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato;
- i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente.
In tale contesto si inserisce l’art. 12 DL 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis) che, con l’intento di offrire un supporto ai lavoratori a seguito dei rincari energetici in corso, stabilisce che la soglia annua di esenzione di 258,23 euro venga innalzata, per il solo 2022, a 600 euro permettendo di annoverare tra i benefit destinatari della deroga impositiva, anche i rimborsi e le somme corrisposti ai lavoratori per il pagamento di luce, acqua e gas.
LA NUOVA SOGLIA DI ESENZIONE
Ora, il Decreto Aiuti-quater rivede nuovamente la soglia portando il limite di esenzione a ben 3.000 euro.
Per l’anno 2022 non concorrono a formare il reddito, nel limite di 3.000 euro annui, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato
- dell’energia elettrica
- del gas naturale
Quali somme valori e beni ricomprendere?
Tutti quelli ricomprendibili nell’art. 51. c. 3 e c. 4 TUIR.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- – Buoni spesa
- – Buoni acquisto
- – Buoni carburanti
- – Rimborso e somme per bollette utenze domestiche (luce, acqua gas)
- – Doni e regali natalizi
- – Autovettura in uso promiscuo
- – Cellulare e telefonia mobile ad uso promiscuo
- – Fabbricati concessi in uso abitativo
- – Interessi su prestiti a dipendenti
- – Servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente
- – Coperture assicurative extra-professionali
- – Utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
Chi ne sono i beneficiari?
I soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato. Quindi lavoratori subordinati ma anche co.co.co, amministratori, tirocinanti etc.
I benefits possono anche essere riconosciuti in favore del coniuge e dei familiari di cui all’art. 12 TUIR.
Come erogare il benefit?
Attraverso somme, valori, beni, voucher, convenzioni ed a seguito di documento comprovante la spesa per il caso delle utenze (es copia bollette per luce, acqua, gas).
Inoltre, non è un credito di imposta ma un valore a carico dei datori di lavoro che possono dedurlo dai costi aziendali (ma non è un valore da portare in compensazione o simile) e nemmeno può configurare un valore da portare a “compensazione” in F24.
Validità del limite di esenzione di 3.000 euro?
Per tutto e solo il 2022 e purché erogati entro il 12 gennaio 2023.
La scelta di erogare o meno i fringe benefit spetta al datore di lavoro; non sussiste, pertanto, alcun obbligo di corresponsione.
Se vengono superati i 3.000 euro, inoltre, l’importo complessivo ritorna imponibile previdenziale e fiscale, dal primo euro, sia per il carico datore di lavoro che per quello del dipendente ricomprendendo anche eventuali somme e fringe già corrisposti.

Ringraziando per la Vostra collaborazione,
DISTINTI SALUTI
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