L‘art. 12 DL 115/2022 (Decreto Aiuti bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 142/2022, ha previsto, soltanto per il periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nel limite complessivo di € 600,00, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, TUIR
AMBITI D’APPLICAZIONE
Utilizzo dell’agevolazione ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 TUIR.
In merito all’ambito oggettivo della misura, la modifica apportata all’art. 51, c. 3, TUIR comporta, esclusivamente per l‘anno di imposta 2022, che l‘art. 51, c. 3, TUIR si modifichi in tal senso:
– inclusione tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
– innalzamento a 600 euro del limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
GESTIONE UTENZE DOMESTICHE
La norma amplia, come già detto, l‘ambito oggettivo di applicazione prevedendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale»:
– le spese per utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere dalla residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese
– possono essere rimborsate anche le spese intestate al condominio e poi ripartite tra i condomini
– possono essere rimborsate le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore) con addebito previsto dal contratto in maniera analitica e non forfettaria a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.
Il locatore che riversa le spese sul locatario non potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale poiché non sostiene effettivamente la spesa.
Il datore di lavoro, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, dei principi applicabili al trattamento dei dati personali previsti dall’articolo 5 del predetto regolamento, dovrà acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, c. 3, TUIR.
DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE
Come semplificazione, alternativa alla conservazione, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio:
- – il numero e l‘intestatario della fattura
- – la tipologia di utenza
- – l‘importo pagato
- – la data e le modalità di pagamento
- – in caso di documenti intestati al locatore documentazione che attesti il riaddebito analitico
Tale attestazione lascia in capo al lavoratore le necessità di conservazione della documentazione necessaria in caso di controllo.
Ai fini della verifica del limite le somme dovranno essere erogate entro il 12 gennaio 2023 (criterio di cassa allargato), con la possibilità di riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.

Ringraziando per la Vostra collaborazione, lo Staff della G&L Consulting augura ai
propri Clienti buone vacanze.
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