Passaggio di livello: ricalcolo degli scatti di anzianità
Nell’ambito di applicazione del CCNL Terziario-Confcommercio, nel caso di aumento di livello del dipendente, come vanno ricalcolati gli scatti di anzianità maturati?
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 CCNL Terziario-Confcommercio, nel caso in cui il lavoratore venga promosso ad un livello superiore rispetto al precedente, il lavoratore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello.
Il contenuto della disposizione ha riflessi non solo sull’elemento minimo contrattuale, contingenza, terzo elemento, ma su tutti gli elementi che compongono la retribuzione del lavoratore.
Qualora, infatti, il lavoratore percepisca, all’atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello (es. superminimo), manterrà la relativa eccedenza come elemento ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, la somma corrisposta a tale titolo non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di contingenza.
Per effetto della citata disposizione, dunque, nell’ipotesi in cui il lavoratore, alla data del passaggio ad un livello superiore rispetto al precedente, abbia già maturato scatti d’anzianità, l’importo corrispondente dovrà essere ricalcolato e adeguato sulla base al valore stabilito dal contratto collettivo per il nuovo livello raggiunto.

Ringraziando per la Vostra collaborazione, lo Staff della G&L Consulting augura ai
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