L‘art. 12 DL 115/2022 (Decreto Aiuti bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 142/2022, ha previsto, soltanto per il periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nel limite complessivo di € 600,00, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, TUIR