Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2022 n. 221 della legge di conversione del Decreto Aiuti bis, il lavoro agile torna in regime semplificato fino alla fine del 2022.
Il lavoro agile, inteso come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, trova la disciplina di riferimento nella L. 81/2017 (artt. 18-24). Tale norma, da ultimo modificata dalla L. 122/2022 (che ha convertito con modificazioni il DL 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni) prevede che la prestazione lavorativa sia eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
DISCIPLINA ORDINARIA
La disciplina ordinaria impone la stipulazione di un accordo in forma scritta tra impresa e lavoratore ma come noto, la procedura semplificata prevista nel corso del periodo emergenziale consente di evitare tale accordo, limitando gli adempimenti alla:
- trasmissione di una comunicazione telematica al Ministero del lavoro contenente i dati dei lavoratori e il periodo in modalità agile;
- possibilità di utilizzare la documentazione messa a disposizione dall’INAIL sul proprio sito internet per adempiere all’obbligo di informativa da consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 22 L. 81/2017).
PROCEDURA SEMPLIFICATA.
La possibilità di accedere alla procedura semplificata (introdotta in via transitoria dal DL 6/2020 e poi più volte prorogata) è venuta meno a decorrere dal 1° settembre 2022 (art. 10, c. 2-bis, DL 24/2022 conv. in L. 52/2022) obbligando i datori di lavoro a siglare accordi con i dipendenti che stipulavano o proseguivano oltre tale data le prestazioni in modalità agile.
La legge di conversione del Decreto Aiuti-bis interviene a modificare nuovamente l‘art. 10 cit. e proroga al 31 dicembre 2022, rispetto alla scadenza dello scorso 31 agosto, la procedura semplificata.
Gli accordi di lavoro agile sottoscritti nell’intervallo temporale che va dal 1° settembre fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti bis, sono giuridicamente validi.
Il ricorso al lavoro agile in assenza di accordo individuale, sorto prima del 31 agosto e proseguito dopo il 1° settembre non dovrà essere obbligatoriamente formalizzato in un accordo.
PRIORITÀ E DIRITTO AL LAVORO AGILE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI.
Alla nuova procedura semplificata si sovrappongono altre recenti misure che interessano il lavoro agile.
Il D.Lgs. 105/2022, attuativo della direttiva sulla conciliazione vita-lavoro ha modificato il sistema di priorità per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i genitori di figli fino ai 12 anni di età, per i disabili e per chi svolge attività di cura alla persona.
Si precisa che la priorità non è un diritto tout court al lavoro agile poiché nel caso in cui il datore di lavoro non prevedesse l‘attivazione del lavoro agile, non vi sarebbe alcuna priorità.
In parallelo, con la conversione in legge del decreto Aiuti bis (DL 115/2022) la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere in via ordinaria la propria prestazione lavorativa in modalità agile, senza alcun accordo individuale, è prorogata al prossimo 31 dicembre.
Nel solco di quanto previsto durante l‘emergenza sanitaria, il lavoratore che accede alla modalità agile può essere adibito anche a diversa mansione purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, secondo la definizione dei contratti collettivi, ovvero il lavoratore può svolgere attività di formazione professionale anche da remoto.
PROROGATI AL 31 DICEMBRE 2022, ANCHE:
- il diritto per i genitori che hanno almeno un figlio minore di anni 14, lavoratori dipendenti del settore privato, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali;
- la possibilità che la prestazione lavorativa in lavoro agile possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
La misura non assume quindi la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 D.Lgs. 150/2015 e non è neppure soggetto al possesso della regolarità contributiva (DURC).
Ai fini dell’applicazione operativa saranno i datori di lavoro a dover inoltrare all’INPS apposita istanza per l’applicazione dell’esonero.

Ringraziando per la Vostra collaborazione, lo Staff della G&L Consulting augura ai
propri Clienti buone vacanze.
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