Con la Circolare n. 102 l’INPS fornisce le istruzioni operative sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, misura prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto, come modalità sperimentale per il solo anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità (art. 1, c. 137, L. 234/2021).
L’agevolazione è riconosciuta esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato per i rapporti sia instaurati che instaurandi.

I buoni pasto possono essere riconosciuti in forma cartacea o elettronica e a seconda della tipologia avranno un diverso trattamento fiscale.

L’ultima formulazione dell’art. 51, c. 2 lett. c, TUIR recepisce le disposizioni della Legge di Bilancio 2020 che è intervenuta per modificare i limiti di esenzione dei buoni pasto segnando un’importante differenza tra quelli cartacei e quelli elettronici.
La soglia di esenzione per quanto riguarda i buoni pasto cartacei si riduce da € 5,29 a € 4,00, rendendo quindi meno conveniente questa modalità di fruizione del buono.
Per quanto concerne invece i buoni pasto elettronici la Legge di bilancio, con l’obiettivo di renderli più appetibili, ha innalzato la soglia di esenzione a 8,00 euro.

SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari della misura in commento da parte dell’Inps sono tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, sia tempo determinato che indeterminato, anche in regime di part-time, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità; tuttavia l’INPS chiarisce che l’agevolazione potrà trovare applicazione anche nel caso in cui la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio.

Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, stante il carattere sperimentale della misura, dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

MISURA DELL’ESONERO E CONDIZIONI.

L’esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice con una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità, a condizione, come detto, che il rientro avvenga entro il 31 dicembre 2022.

La misura non assume quindi la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 D.Lgs. 150/2015 e non è neppure soggetto al possesso della regolarità contributiva (DURC).

Ai fini dell’applicazione operativa saranno i datori di lavoro a dover inoltrare all’INPS apposita istanza per l’applicazione dell’esonero.

 

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