Fra i fringe benefit più conosciuti e diffusi vi sono senza dubbio i buoni pasto. Si tratta di mezzi di pagamento ad importo fisso che vengono consegnati ai lavoratori in sostituzione della mensa aziendale, spendibili per l’acquisto sia di generi alimentari, sia di pasti presso gli esercizi convenzionati.

Il DM 7 giugno 2017 n. 122 descrive le caratteristiche dei buoni pasto e regolamenta i rapporti tra le società di emissione e dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionati.
In particolare l’art. 4, fissa alcune caratteristiche essenziali del buono pasto:

  • non è cedibile;
  • non è cumulabile oltre il limite di 8 buoni;
  • non è commercializzabile;
  • non è convertibile in denaro;
  • è utilizzabile solo dal titolare;
  • è utilizzabile esclusivamente per l’intero valore facciale.

I lavoratori subordinati e i collaboratori possono quindi ricevere dal datore di lavoro/committente buoni pasto in forma cartaceo o elettronica, entrambi aventi la funzione di mezzo di pagamento da utilizzare in ristoranti, mense, distributori automatici supermercati.

Esenzione

I buoni pasto possono essere riconosciuti in forma cartacea o elettronica e a seconda della tipologia avranno un diverso trattamento fiscale.

L’ultima formulazione dell’art. 51, c. 2 lett. c, TUIR recepisce le disposizioni della Legge di Bilancio 2020 che è intervenuta per modificare i limiti di esenzione dei buoni pasto segnando un’importante differenza tra quelli cartacei e quelli elettronici.
La soglia di esenzione per quanto riguarda i buoni pasto cartacei si riduce da € 5,29 a € 4,00, rendendo quindi meno conveniente questa modalità di fruizione del buono.
Per quanto concerne invece i buoni pasto elettronici la Legge di bilancio, con l’obiettivo di renderli più appetibili, ha innalzato la soglia di esenzione a 8,00 euro.

Cumulabilità

I buoni pasto sono cumulabili fino ad un limite di 8.
Ciò significa che per ogni transazione non potranno essere utilizzati più di 8 buoni.

Categorie di dipendenti o ad personam?

Come confermato dalla Circ. MEF 23 dicembre 1997 n. 326 e Circ. MEF 16 luglio 1998 n. 188, perché trovino applicazione le disposizioni in materia di esenzione fiscale, è necessario che i buoni pasto vengano riconosciuti alla generalità di lavoratori o categorie omogenee.
Le circolari hanno anche chiarito che l’espressione “categoria omogenea” utilizzata dal legislatore, non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì “a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dirigenti, o tutti quelli di un certo livello o una certa qualifica)”. Ad esempio “tutti gli operai notturnisti” si può considerare idoneo ad individuare una categoria di dipendenti nel senso richiesto dal legislatore in quanto permette di escludere una logica premiale ad personam.

Orario di lavoro

La Ris. AE 15 dicembre 2004 n. 153 legava il riconoscimento dei buoni pasto all’effettiva osservanza della pausa pranzo.
Tale disposizione è da ritenersi superata alla luce della Ris. AE 30 ottobre 2006 n. 118 e del DM 7 giugno 2017 n. 122 i quali stabiliscono che i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione di cui all’art. 51, c. 2 lett. c), TUIR.
Le uniche disposizioni riferite all’orario minimo che dà diritto al buono pasto possono essere contenute all’interno dei contratti collettivi.

Buoni pasto e smart working

La Risp. AE 22 febbraio 2021 n. 123 chiarisce che il riconoscimento dei buoni pasto ai dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, c. 2 lett. c), TUIR, tenendo conto della sempre maggiore flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro avevano superato la necessità che il lavoratore dovesse effettuare la pausa pranzo per vedersi riconoscere i buoni.

Buoni pasto agli amministratori

Un importante interpello dell’Agenzia delle Entrate è intervenuto in merito al tema del trattamento fiscale dei buoni pasto assegnati all’amministratore.
Nel caso specifico la società istante ha inteso individuare nei componenti del CdA una categoria omogenea. Solo uno dei componenti percepiva un compenso per lo svolgimento dell’incarico.
L’Agenzia delle entrate ha ricordato innanzitutto la natura dei redditi riconosciuti all’amministratore seguono le disposizioni di cui all’art. 51 TUIR, ivi compreso il regime di non imponibilità previsto dal comma 2 del medesimo articolo sui buoni pasto.
Nell’interpello l’Agenzia ha ritenuto insussistente il requisito della categoria omogenea di dipendenti dal momento che dei tre amministratori solo uno è retribuito per l’incarico dalla società, atteso che per lo svolgimento del suddetto incarico un solo componente del Consiglio di Amministrazione percepisce compensi in denaro di cui all’art. 50, c. 1 lett. c) bis, TUIR, mentre gli altri due membri svolgono l’incarico a titolo gratuito
Da ciò discende che i buoni pasto riconosciuti assolvano una funzione essenzialmente remunerativa e debbano, pertanto, essere assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 51, c. 1, TUIR.
Ne consegue che i benefit erogati a tutti i membri del consiglio di amministrazione (compreso il percettore del compenso) non possano fruire del regime di esclusione dal reddito.
L’interpello porta a concludere che solo gli amministratori o componenti di consigli di amministrazione che percepiscano il correlato compenso possano beneficiare dell’esenzione dei buoni pasto ai sensi dell’art. 51, c. 2, TUIR.

Acquisto dei buoni pasto

I buoni pasto devono essere acquistati dal datore di lavoro presso provider autorizzati, per poi essere messi a disposizione dei dipendenti.
A tal proposito trasmettiamo, in allegato, la presentazione del nostro partner “Sodexo” tramite il quale risulta possibile comprare carnet di buoni pasto a marchio Pass Lunch con uno sconto riservato ai clienti della G&L Consulting pari al 5% del valore facciale di ciascun buono (es. buono elettronico dal valore di € 8,00, costo aziendale €7,60).

 

Ringraziando per la Vostra collaborazione, lo Staff della G&L Consulting augura ai

propri Clienti buone vacanze.