Rete d’imprese e codatorialità
Il contratto di rete permette alle imprese partecipanti di aggregarsi per la realizzazione di un progetto comune, condividendo risorse, competenza e professionalità individualmente maturate.
La codatorialità legittima le imprese retiste a una gestione condivisa dei lavoratori impiegati nelle attività attinenti al programma di rete, definendo la co-gestione dei poteri datoriali sulla base delle cosiddette regole di ingaggio.
La previsione della codatorialità nel contratto di rete
Per quanto la codatorialità costituisca univoca ed esclusiva prerogativa della partecipazione ad un contratto di rete (art 30, c. 4 ter, D.Lgs. 276/2003), la previsione di ricorrervi deve comunque essere espressamente contemplata da una clausola del contratto sottoscritto tra le retiste quale specifica modalità di attuazione delle attività definite nel programma di rete.
È quindi anzitutto fondamentale prevedere nel contratto di rete una specifica clausola di attuazione della codatorialità e conseguentemente dettagliarne l’operatività con uno specifico regolamento che possa sancirne la peculiare strumentalità all’esecuzione delle attività contemplate nel programma di rete.
Funzione delle regole di ingaggio
Nella gestione della codatorialità il D.Lgs. 276/2003 fa riferimento “all’ingaggio” dei lavoratori come le istruzioni a cui le imprese retiste devono far riferimento nella gestione delle prestazioni lavorative dei lavoratori adibiti alla realizzazione delle attività di rete, per regolare come, quando e dove debbano essere utilizzate le risorse e le forze lavorative messe a fattor comune.
Le istruzioni sono racchiuse all’interno di un regolamento, anche detto disciplinare, che identifica le specifiche modalità di esercizio dei poteri datoriali tali da garantire la tracciabilità del preservamento dei diritti (del lavoratore) e dei doveri (del co-datore) generalmente prescritti in qualsiasi ordinario rapporto di lavoro.
La previsione della codatorialità e l’attuazione con le regole di ingaggio rappresentano una chiara espressione negoziale ed organizzativa di quelle imprese retiste che, oltre ad aver sottoscritto l’impegno al perseguimento di un obiettivo strategico ed imprenditoriale, stabiliscono regole comuni di gestione delle prestazioni lavorative integrando la generica “previsione” contrattuale con più specifici e stringenti accordi, funzionali anche ad una ripartizione interna delle responsabilità insite nella gestione plurale del rapporto di lavoro.
La redazione del disciplinare sulle regole di ingaggio costituisce un passaggio fondamentale e imprescindibile per dare “concreta” attuazione al vincolo di codatorialità, mettendo “nero su bianco” quelle regole che assumono un ruolo di dirimente importanza soprattutto nella rete-contratto, specie per l’impresa co-datrice che si identifica come “co-datore di riferimento” che accentra tutte le responsabilità di vigilanza e controllo che l’esecuzione della prestazione sia eseguita in modo conforme agli accordi di ingaggio.
Identificazione delle imprese co-datrici e rispettivi ruoli
Il vincolo di codatorialità non si attiva automaticamente con la sottoscrizione del contratto di rete ma è opzionabile da ciascuna impresa retista in relazione all’organizzazione delle attività identificate nel programma di rete, salvo che non sia stato espressamente previsto il contrario. Con la sottoscrizione, implicita o esplicita, del vincolo di codatorialità, l’impresa retista rende la propria disponibilità e assume la responsabilità di una gestione funzionalmente condivisa dei poteri datoriali.
Individuare le retiste co-datrici è il primo fondamentale passaggio nella redazione delle regole di ingaggio in quanto è tra queste che verranno identificati gli specifici ruoli che ciascuna assumerà nella gestione della codatorialità:
- co-datore di riferimento (o capofila), determina il trattamento normativo/economico, previdenziale ed assicurativo del lavoratore in codatorialità. Sarà inoltre la destinataria dei controlli sulla legittima fruizione degli incentivi per le assunzioni nonché sulla verifica dei requisiti sull’inquadramento previdenziale e assicurativo nel caso, ad esempio, di impresa artigiana;
- impresa referente per le comunicazioni telematiche, che può anche non essere co-datrice, ha il ruolo e le relative responsabilità delle comunicazioni obbligatorie, adempimenti contributivi ed assicurativi, le registrazioni sul LUL, l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL.
Identificazione dei lavoratori in codatorialità
Le regole di ingaggio dovranno definire i soggetti che potranno essere assunti in regime di codatorialità, o se saranno lavoratori appositamente ingaggiati per l’esecuzione delle attività della rete oppure se potranno essere poste “in condivisione” le prestazioni lavorative di lavoratori dipendenti già assunti da una delle imprese co-datrici.
- Eventuale previsione di impiego di proprio personale dipendente;
- Utilizzo congiunto del proprio personale con quello assunto in codatorialità;
- Identificazione del proprio personale interessato alle attività della rete.
Identificazione della contrattazione settoriale e/o aziendale di riferimento
Le regole di ingaggio devono identificare il contratto collettivo, nazionale o anche aziendale, applicabile al rapporto in codatorialità o quello applicabile all’impresa indicata come datore di lavoro nella comunicazione Unirete.
Ripartizione dei poteri e oneri datoriali per la gestione del rapporto
Le imprese co-datrici devono dettagliare per ambito di competenza e funzione le modalità con cui ciascuna può, peculiarmente alla propria funzione, esercitare i poteri datoriali:
- Identificazione delle modalità con cui l’impresa capofila (co-datore di lavoro di riferimento) attribuisca all’utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa (impresa co-datrice) il diritto ad esercitare i poteri datoriali, confinandoli a quest’ultimo anche in termini di responsabilità nell’attuazione delle condivise modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;
- Identificazione delle modalità con cui l’impresa capofila (co-datore di lavoro di riferimento) comunichi le informazioni necessarie alla referente amministrativa per i relativi adempimenti e comunicazioni inerenti alla gestione dei rapporti in codatorialità;
- Identificazione delle modalità con cui saranno attribuiti a ciascun co-datore tempi (orario di lavoro), luogo e oggetto (mansione) della prestazione lavorativa;
- Regolamentazione del distacco infra-rete, ai sensi dell’art. 30, c. 4 ter, D.Lgs. 276/2003;
- Regolamentazione dell’eventuale distacco ai sensi dell’art. 30, c. 1, D.Lgs. 276/2003 di lavoratori assunti in codatorialità.
Definizione dei termini e modalità di ripartizione interna delle responsabilità
La codatorialità se da un lato rappresenta uno strumento per massimizzare il risultato atteso dell’aggregazione tra imprese, dall’altro risulta quella naturale circostanza in cui emergono gli ordinari rischi ed oneri legati alla responsabilità solidalmente condivisa tra tutti i co-datori.
Partendo dal presupposto che sono solidalmente responsabili tutti i soggetti che abbiano di fatto assunto la qualifica di datore di lavoro organizzando e utilizzando la prestazione lavorativa, la prassi amministrativa ammette che attraverso le regole di ingaggio le imprese retiste possano “internamente” concordare la ripartizione/limitazione
- rispondono automaticamente degli oneri e i rischi della codatorialità non tutte le imprese retiste ma le sole co-datrici, salvo diversa espressa volontà dei contraenti;
- la codatorialità non determina alcuna assunzione congiunta pertanto qualsiasi profilo di responsabilità sarà sempre attribuibile al co-datore a cui sia imputabile l’utilizzo della prestazione lavorativa, pur rimanendo inalterata la responsabilità solidale in caso di inadempimento del co-datore “responsabile”.
Sicurezza sui luoghi di lavoro
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si deve ritenere operabile una indistinta corresponsabilità tra tutte le imprese retiste, indipendentemente dall’assunzione del vincolo di codatorialità.
Infatti, come ribadito anche dalla Circ. INAIL 3 agosto 2022 n. 31, l’art. 2, c. 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008 identifica come “datore di lavoro” non solo il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ma anche quello che , secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Vista quindi la particolare rilevanza, anche sanzionatoria, del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le regole di ingaggio possono prevedere una solidale e generalizzata corresponsabilità a prescindere che si sottoscriva o meno il vincolo di codatorialità così da innescare un regime di autocontrollo con l’identificazione ed esclusione delle retiste inadempienti.

Ringraziando per la Vostra collaborazione,
DISTINTI SALUTI
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