Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo
Dal 1° gennaio 2022 i lavoratori autonomi dello spettacolo hanno diritto ad un nuovo trattamento di disoccupazione denominato ALAS.
Campo di applicazione e requisiti di accesso
L’indennità è rivolta ai lavoratori autonomi, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022, che rispettano i seguenti requisiti:
- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
- avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo; - avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a € 35.000.
Misura e durata della prestazione
In via generale, l’indennità ALAS è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello
L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di € 1.335,40 nel 2022.
La durata massima di ciascuna prestazione ALAS non può superare 6 mesi, corrispondenti – per i lavoratori autonomi dello
Presentazione della domanda
Per fruire dell’indennità ALAS i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Decorrenza della prestazione
L’indennità ALAS spetta a decorrere:
– dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
– dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;
– dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno.

Ringraziando per la Vostra collaborazione,
DISTINTI SALUTI
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