Il governo federale del Belgio ha concordato una riforma del mercato del lavoro basata su quattro pilastri, con intervento del primo ministro Alexander De Croo, accompagnato dai ministri Pierre-Yves Dermagne (Lavoro), Frank Vandenbroucke (Affari sociali).
L’intenzione del governo è quella di portare il tasso di occupazione all’80% entro il 2030 (attualmente in Belgio il tasso di occupazione è al 71%).
Nella riforma vengono previste varie aree di intervento:
Formazione
Tutti i lavoratori avranno diritto a 3 giornate di formazione nel 2022, aumentate a 4 nel 2023 e poi a 5 nel 2024. Ogni azienda dovrà presentare ogni anno un piano di formazione, con un’esenzione per le aziende con meno di 20 dipendenti.
Mobilità del personale
Secondo l’idea, sulla quale poggiano ora le maggiori resistenze, sarà possibile lavorare per un nuovo datore di lavoro durante il periodo di preavviso con il precedente datore di lavoro. Sul punto dovrà essere il ministro del lavoro Pierre-Yves Dermagne a trovare una soluzione che dia un aiuto anche ai disoccupati di lungo periodo anche andando a intaccare le loro indennità.
Diritto di disconnessione
Sulla scorta delle indicazioni Europee, il diritto alla disconnessione per i lavoratori agili, già applicato nel servizio pubblico federale sarà attuato anche nel settore privato.
Lavoratori delle piattaforme
I lavoratori nell’economia della piattaforma (Gig Economy), saranno maggiormente tutelati andando anche a recepire la proposta di Direttiva che la Commissione Europea ha pubblicato il 9 dicembre 2021. I criteri contenuti nella direttiva, con l’aggiunta di ulteriori indicazioni faranno sorgere in capo a questi soggetti un rapporto di lavoro dipendente.
Flessibilità oraria
Proprio su questo ultimo punto si è maggiormente concentrata l’attenzione dei mass media: il lavoratore potrà chiedere di concentrare il proprio orario settimanale normale (che per la legge belga è già oggi di 38 ore) in 4 giorni, restando invariata la retribuzione.
Il datore di lavoro potrà respingere la richiesta, fornendo solide ragioni di carattere organizzativo a sostegno del rifiuto.
Possiamo quindi riscontrare come la norma non vada a variare il rapporto tra ore settimanali e retribuzione e neppure la misura dell’orario ordinario di lavoro settimanale. La modifica riguarda soltanto una variazione della sua collocazione temporale nell’arco della settimana, che dovrà comunque di regola essere oggetto di un accordo tra datore e prestatore di lavoro.
Tale modifica deve poi essere contestualizzata, e da tale punto di vista l’interesse appare minore visto anche l’andamento agile della prestazione lavorativa che trova una collocazione oraria sempre meno rigida.
Inoltre, concentrandoci sulle professioni di tipo intellettuale, diversi studi affermano che la produttività diminuisce molto in fretta dopo le 6 ore di lavoro giornaliero ed in questo caso la giornata si comporrebbe di 9 ore e mezza medie di lavoro (38/4= 9,5).
In Italia è possibile attuare una rimodulazione dell’orario come previsto in Belgio?
Oltre a domandarci se tale misura possa giovare alla produttività e alla conciliazione famiglia lavoro, possiamo anche chiederci se la stessa possa essere intesa come una novità nel nostro Paese.
A tal fine si applicano, in materia di orario di lavoro, le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori (D.Lgs. 66/2003).
La legge non prevede un limite giornaliero di durata della prestazione lavorativa, ma verificando in termini speculari pause e riposi obbligatori si può desumere un limite massimo giornaliero di 13 ore.
A questo punto, andando a verificare quanto previsto in merito dalla contrattazione collettiva sarebbe possibile l’attuazione di un orario di lavoro collocato su 4 giornate lavorative ferme restando le 40 ore di orario normale di lavoro, definito in maniera settimanale dalla contrattazione collettiva, senza che ciò vada contro a nessuna norma a tutela del lavoratore.
Ovviamente in questo caso ci troveremmo di fronte ad una giornata lavorativa da 10 ore, e questo potrebbe, come già visto, non essere fruttuoso in termini di produttività ed anche in termini di conciliazione famiglia lavoro.
Di maggiore interesse ed innovazione potrebbe essere una riduzione dell’orario di lavoro settimanale con mantenimento del medesimo livello retributivo. Tale variazione, rivestendo una caratteristica di condizione di miglior favore potrebbe essere regolamentata semplicemente attraverso accordo individuale tra le parti. In realtà negli anni, anche nel nostro Paese, molti sono stati gli esempi di riduzione dell’orario di lavoro con mantenimento della retribuzione full time, ma tali esempi rimangono appannaggio di aziende innovative che sono riuscite in tal modo ad ottimizzare le ore di lavoro svolte e a diventare maggiormente attrattive per i talenti.

Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti.
Cordiali saluti
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