riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali
Nel quadro generale degli interventi contenuti nella Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) riveste particolare importanza il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. L’insieme delle disposizioni è finalizzato all’allargamento della platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali, al miglioramento delle prestazioni e al completamento del processo di “universalizzazione diversificato” delle tutele, avviato dapprima con la L. 92/2012, e successivamente sviluppato dal D.Lgs. 148/2015.
Nella riforma del sistema degli ammortizzatori sociali si inserisce anche il DL 4/2022 (cosiddetto Decreto Sostegni-ter), apportando ulteriori modifiche ed integrazioni alla normativa del D.Lgs. 148/2015, modificato dalla Legge di Bilancio.
Di seguito si riporta la disciplina vigente in materia di Fondo di Integrazione Salariale (FIS), anche alla luce dei recenti chiarimenti e indicazioni da parte del ministero del Lavoro e dell’INPS.
Destinatari
L’art. 29 D.Lgs. 148/2015 stabiliva – sino al 31 dicembre 2022 – l’applicazione del FIS a tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupavano mediamente più di 5 dipendenti e che non rientravano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
Il FIS si applicava anche ai datori di lavoro che appartenevano a settori nell’ambito dei quali non fossero stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 10 D.Lgs. 148/2015, ossia della cassa integrazione ordinaria, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015).
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono attratte dalla disciplina del FIS e dei relativi obblighi contributivi anche le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e le società da queste derivate.
Rientrano nell’ambito di applicazione del FIS e dei relativi obblighi contributivi anche i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nell’apposito registro (art. 4, c. 2, DL 149/2013 conv. in L. 13/2014).
| Destinatari FIS |
| – datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015) che occupano almeno un dipendente.
N.B. nella normativa emergenziale, i suddetti datori di lavoro con dimensioni medie aziendali fino a 5 dipendenti sono stati in genere tutelati dalla Cassa integrazione in deroga (CIGD) |
| – datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015) con una dimensione aziendale inferiore alla soglia prevista dai singoli decreti istitutivi dei Fondi, al 1° gennaio 2022.
N.B. la regola sussiste fino alla data di adeguamento del Fondo di settore, che deve intervenire entro il 31 dicembre 2022, o fino a quella di superamento dei requisiti minimi dimensionali previsti dal medesimo Fondo. |
Prestazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2022 è abrogato l’assegno di solidarietà e la prestazione riconosciuta dal FIS è denominata assegno di integrazione salariale.
La misura, per effetto delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2022 e con il DL 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter), può essere riconosciuta sia per causali straordinarie che ordinarie. In particolare, le causali sono differenziate in base all’organico del datore di lavoro richiedente la prestazione.
Infatti, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie
Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché le imprese del trasporto aereo e i partiti e i movimenti politici (art. 20, c. 3-ter, D.Lgs. 148/2015), che rientrano quindi nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, l’assegno di integrazione salariale può invece essere riconosciuto esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.
| Destinatari FIS | Assegno di integrazione salariale FIS
Causali |
| – datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015) che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente | Ordinarie
Straordinarie |
| – datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015) che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché le imprese del trasporto aereo e i partiti e i movimenti politici (art. 20, c. 3-ter, D.Lgs. 148/2015) | Ordinarie |
Pertanto, le aziende con oltre 15 dipendenti in organico che dovessero necessitare di interventi a causale straordinaria dovranno accedere direttamente alla CIGS.
Durata e misura della prestazione
Anche la durata del beneficio è differenziata in base all’organico del datore di lavoro richiedente la prestazione.
La prestazione è erogata ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile.
Per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 6 dipendenti, invece, l’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per una durata massima di 26 settimane nel corso di un biennio mobile.
L’INPS (Circ. INPS 1° febbraio 2022 n. 18), sul punto precisa che, ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata delle prestazioni, i periodi di trattamento di assegno ordinario connessi alla normativa emergenziale COVID-19 sono neutralizzati.
Inoltre, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, cessa di operare la disposizione che limita le prestazioni concesse dal FIS in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro (c.d. tetto aziendale), tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
| Destinatari FIS | Durata Assegno di integrazione salariale |
| – datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015) che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente | 13 settimane in un biennio mobile |
| – datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015) che occupano mediamente oltre 5 dipendenti nel semestre precedente | 26 settimane in un biennio mobile |
Contribuzione
La L. 234/2021 interviene anche sulla disciplina relativa alla contribuzione dovuta per il finanziamento del FIS.
In particolare, è necessario distinguere due diverse tipologie di contribuzione: quella ordinaria e la contribuzione addizionale. Quest’ultima, infatti, è applicabile solamente nelle ipotesi di effettivo utilizzo dell’assegno di integrazione salariale.
Di seguito si indicano le aliquote contributive applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022.
| Organico aziendale | Contribuzione ordinaria | Contribuzione addizionale |
| Datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti | 0,50% | 4% |
| Datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti | 0,80% | 4% |
La contribuzione è ripartita tra datore di lavoro e lavoratore in misura rispettivamente pari a 2/3 e 1/3.
Tuttavia, esclusivamente per l’anno 2022, la contribuzione è ridotta e, pertanto, risulta dovuta nelle seguenti misure.
| Organico aziendale | Contribuzione ordinaria |
| Datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a 5 dipendenti | 0,15% |
| Datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti | 0,55% |
| Datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 15 dipendenti | 0,69% |
| Imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 50 dipendenti | 0,24% |
Inoltre, la contribuzione addizionale del 4%, calcolata sulla retribuzione persa dai lavoratori, dovuta dai datori di lavoro in caso di ricorso alla prestazione del FIS, a decorrere dal 1° gennaio 2025 si riduce del 40% e, pertanto, sarà pari al 2,40%.
Si ricorda, infine che le aziende con oltre 15 dipendenti dovranno concorrere al finanziamento della CIGS con le medesime modalità delle aziende industriali (contribuzione dello 0,90% di cui 6,60% carico azienda e 0,30% carico datore di lavoro).
Procedure, modalità e termini di presentazione della domanda
Prima di accedere all’intervento di integrazione salariale le aziende devono necessariamente assolvere agli obblighi di informativa preventiva alle organizzazioni sindacali e alla sottoscrizione di eventuali accordi anche in modalità telematica secondo le regole stabilite dalla disciplina in materia di integrazioni salariali ordinarie (artt. 14 e 30, c. 1 terzo periodo, D.Lgs. 148/2015) così come anche confermato dalla Circ. Min. Lav. 16 febbraio 2022 n. 3.
La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale, invece, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, all’INPS non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Per gli eventi oggettivamente non evitabili, si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
In caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Nel regime ordinario, il ricorso al pagamento diretto a carico dell’Istituto è possibile solo su specifica richiesta dei datori di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie degli stessi.
L’INPS ha precisato (Mess. INPS 8 febbraio 2022 n. 606), che le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022, potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del medesimo Messaggio (entro il 23 febbraio 2022).
L’INPS, inoltre, ritiene che per questa fase di prima applicazione della nuova disciplina riformata non sia necessario, all’atto della presentazione della domanda, dare prova delle comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali purché queste ultime attestino con apposita dichiarazione che la procedura prevista sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio.
Il ministero del Lavoro (Circ. Min. Lav. 16 febbraio 2022 n. 3) ha sancito che le istanze attinenti il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 potranno essere presentate all’INPS anche in assenza dell’attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione che attesti la correttezza della procedura seguita, fermo restando che l’informativa dovrà essere espletata e comunicata in ogni caso all’Istituto e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto (restando, quindi, salvaguardati gli interessi dei lavoratori).
Infine, lo stesso INPS (Mess. INPS 18 febbraio 2022 n. 802), nel recepire le indicazioni del ministero del Lavoro di cui sopra, confermava che con riferimento alle istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 14 D.Lgs. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto, specificando che:
- la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
- per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le sedi competenti, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio (art. 11 DM 95442/2016);
- nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.
Conseguentemente devono considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale a suo tempo fornite con il Mess. INPS 8 febbraio 2022 n. 606.

Restiamo a disposizione per tutto il supporto necessario.
Cordiali saluti
No comments