Il Tribunale di Catania, con sentenza 2707/2025 del 24 giugno, ha annullato una sanzione disciplinare conservativa (multa pari a 2 ore di retribuzione), non avendo la società resistente (datrice di lavoro del dipendente sanzionato) fornito la prova – nel corso del giudizio – di avere dato lettura (o quantomeno di avere tentato di farlo) della lettera di contestazione disciplinare che il lavoratore si era rifiutato di ricevere.

Nello specifico, a fronte della dedotta illegittimità della sanzione – ad opera di detto lavoratore – per lesione del proprio diritto di difesa (stante la mancata notifica a mezzo raccomandata a/r della lettera di contestazione, oltre che del successivo provvedimento di irrogazione della sanzione e quindi la non conoscenza di quanto contestatogli), il Tribunale, dopo avere evidenziato quale punto «dirimente ai fini del decidere la questione relativa alla (mancata) comunicazione della lettera di contestazione dell’addebito» da parte del datore di lavoro, ha rilevato che – nel caso di specie – la resistente non ha dimostrato che, a seguito del rifiuto opposto dal lavoratore di ricevere la comunicazione della lettera di contestazione, gli fosse stata data lettura del contenuto o, quantomeno, vi fosse stato un tentativo del datore di lavoro in tal senso.

E infatti, pur essendo stata ammessa la prova testimoniale articolata nella memoria difensiva proprio sulla specifica circostanza, la società resistente non aveva proceduto alla citazione dei testi alle udienze fissate per la loro escussione, incorrendo così nella decadenza dalla prova testimoniale e quindi nell’impossibilità di dimostrare la decisiva circostanza della lettura (o del suo tentativo) della lettera di contestazione.

Per quanto sopra siamo rammentare che, dovendo il datore di lavoro fornire la prova che la busta o comunque la lettera che si tenta di consegnare al lavoratore ha come contenuto la contestazione disciplinare (cfr. Cass. n. 7306 del 14 marzo 2019), è bene che se ne dia sempre lettura all’interessato che si rifiuti di riceverla o quantomeno si tenti di farlo, se possibile in presenza di altro testimone (e con annotazione, in calce al documento, di dette circostanze).
È da quel momento che decorrerà il termine per fornire eventuali giustificazioni ai sensi dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché il successivo termine (laddove previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento) entro cui irrogare la sanzione disciplinare.

In ogni caso è sempre possibile trasmettere la contestazione disciplinare a mezzo posta raccomandata all’indirizzo di residenza del lavoratore.

Conclusioni
In caso di rifiuto del lavoratore a ricevere la lettera di contestazione disciplinare:

  • Leggi sempre il contenuto della contestazione al dipendente
  • Annota in calce al documento stesso le circostanze e conserva la documentazione
  • Assicurati che tutto avvenga alla presenza di un testimone che possa anche sottoscrivere il contenuto delle suddette annotazioni
  • Nell’incertezza di poter effettivamente provare di aver reso noto al dipendente il contenuto della contestazione disciplinare trasmetti la stessa a mezzo posta raccomandata
  • Non dare mai nulla per scontato quando si tratta di iter disciplinari!

 

Sarà nostra cura fornire tempestivamente ogni aggiornamento sul tema direttamente ai Clienti interessati.

DISTINTI SALUTI