L’Agenzia delle Entrate, con Circ. 10 ottobre 2024, n. 19, ha fornito le istruzioni operative per la determinazione del Bonus Natale, spettante ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo fino a 28.000 euro ed erogato dal datore insieme alla tredicesima mensilità.
Tra le misure agevolative introdotte dal DL 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus), convertito in L. 143/2024, il legislatore ha previso, per l’anno 2024, un’indennità una tantum nella misura massima di 100 euro che verrà riconosciuta ai lavoratori dipendenti insieme alla tredicesima mensilità.
Le indicazioni operative per il calcolo, la richiesta e l’erogazione dell’indennità, meglio conosciuta come Bonus Natale, sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. del 10 ottobre 2024, n. 19.
Requisiti per l’accesso al bonus
Il Bonus Natale spetta ai lavoratori dipendenti che, ai fini del beneficio, devono rispettare specifici requisiti di reddito e familiari. Nello specifico, i lavoratori:
- nell’anno d’imposta 2024, devono avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (per il calcolo del reddito complessivo, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, occorre considerare anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, la quota d’agevolazione ACE e le somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità, c.d. mance);
- hanno il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, nel caso di nucleo familiare c.d. “monogenitoriale”, con almeno un figlio fiscalmente a carico;
- hanno un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente del lavoratore (art. 49 TUIR), d’importo superiore a quello della detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale (“capienza fiscale”), con riferimento al medesimo periodo d’imposta, ossia l’anno 2024.
Non possono essere beneficiari del Bonus Natale i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il beneficio in esame, dev’essere riproporzionato in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024.
Nell’ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che:
- vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
- vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
- vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
Nelle fattispecie appena elencate, l’indennità è esclusa in quanto il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico e la famiglia non può definirsi monogenitoriale, poiché il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
Modalità di richiesta ed erogazione
Il Bonus Natale, che non concorre alla formazione della base imponibile Irpef, è riconosciuto dal datore di lavoro, pubblico o privato, unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, il quale attesta per iscritto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari necessari per beneficiare dell’indennità, indicando, altresì, il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale).
Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia avuto nel corso del 2024 più rapporti di lavoro con diversi datori, lo stesso deve presentare la richiesta all’ultimo datore di lavoro, essendo quest’ultimo che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità.
In tal caso, il lavoratore deve inoltrare al datore anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo dell’importo spettante.
Diversamente, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente ed i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
Adempimenti a carico del datore di lavoro
I datori di lavoro che erogano le indennità in esame, recuperano tali somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione dal giorno successivo all’erogazione in busta paga del bonus. Successivamente all’erogazione, i datori sono, altresì, tenuti a verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità medesima e, qualora la stessa risulti non spettante, provvedere al recupero del relativo importo.
Da ultimo, si evidenzia che, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti, i datori di lavoro devono conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione.
Si allega uno specifico modello di dichiarazione sostitutiva.
Sarà nostra cura fornire tempestivamente ogni aggiornamento sul tema direttamente ai Clienti interessati.
DISTINTI SALUTI
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