Legge di Bilancio: novità in materia di lavoro e politiche sociali

Gestione del rapporto di lavoro, sgravi contributivi per le assunzioni e novità per il mondo pensionistico. Questo è il perimetro in cui si muovono le nuove norme in materia di lavoro contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303 (Serie Generale n.303 del – Suppl. Ordinario n. 43).

Le più importanti novità in materia di lavoro sono le seguenti:

  1. lavoro agile;
  2. prestazioni di lavoro occasionali;
  3. congedo parentale;
  4. assunzioni agevolate.
LAVORO AGILE PER I LAVORATORI SUPER FRAGILI (articolo 1, comma 306)
  • Lavoro agile per i fragili

Fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro, per i dipendenti pubblici e privati, nelle condizioni di fragilità è tenuto ad assicurare   lo   svolgimento    della    prestazione    lavorativa  in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Attualmente le condizioni di fragilità in oggetto sono stabilite dal D.M. 4 febbraio 2022, che individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza
delle quali la situazione di fragilità è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

PRESTAZIONI OCCASIONALI (articolo 1, commi da 342 a 354)
  • Compenso massimo

Raddoppiato, portandolo da 5.000 a 10.000 euro nel corso di un anno civile, il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori.

  • Discoteche, sale da ballo  night club e simili

Estensione della disciplina sulle prestazioni occasionali anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1..

  • Divieto ricorso al contratto  di prestazione occasionale

Divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a 10 (in luogo dei 5 previsti dalla disciplina previgente).
ATTENZIONE! Tale soglia si applica anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

CONGEDO PARENTALE (articolo 1, comma 359)
  • Aumento congedo parentale

Con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 la misura dell’indennità per congedo parentale è aumentata dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.
L’aumento è riconosciuto in alternativa alla madre o al padre.

ASSUNZIONI AGEVOLATE
  • La legge di Bilancio 2023 contiene delle importanti novità in tema di agevolazioni contributive all’occupazione, in vigore dal 1° gennaio 2023.
    Di seguito analizziamo le principali:Assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza (articolo 1, comma 294, 295, 296 e 299) 

    • Nuovo esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari  del reddito di cittadinanza

    Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

    • assumono beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
    • trasformano i contratti a tempo determinato con beneficiari del reddito di cittadinanza in contratti a tempo indeterminato.

    Assunzione di giovani under 36 anni (articolo 1, commi 297 e 299)        

    • Esonero contributivo totale nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

    L’esonero contributivo totale previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (o per stabilizzazione di contratti a tempo determinato) di soggetti che non hanno  compiuto il 36° anno di età per il biennio 2021-2022, viene esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
    Per lo stesso periodo viene inoltre elevato a 8.000 euro (in luogo dei precedenti 6.000 euro) il limite massimo di sgravio concedibile.

    L’esonero è concesso sui contributi previdenziali complessivamente dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un
    periodo massimo di 36 mesi ovvero di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

    Assunzione di donne svantaggiate (articolo 1, commi 298 e 299)

    • Donne lavoratrici svantaggiate

    Esteso alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate  effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo totale previsto per le assunzioni di personale femminile effettuate nel biennio 2021-2022 in base all’articolo   1, comma 16, della L. 178/2020 e in deroga alla normativa a regime di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012.

    • Autorizzazione Ue

    L’esonero, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (in luogo dei 6.000 euro previsti dalla disciplina per gli anni 2021-2022), riparametrati e applicati su base mensile.

    La durata dello sgravio concedibile varia in base alla durata del contratto di lavoro, risultando pari a:
    → 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
    → 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

 

Ringraziando per la Vostra collaborazione,

DISTINTI SALUTI