ASSUNZIONE GIOVANI: LE AGEVOLAZIONI CON LA LEGGE DI BILANCIO

L’assunzione agevolata per i lavoratori under 36, prevista nuovamente dalla legge di bilancio 2023, è vincolata all’autorizzazione della commissione europea. Nell’attesa del rilascio di questa autorizzazione, per i soggetti che hanno un’età inferiore ai 30 anni, è possibile l’utilizzo della misura agevolativa al 50%?

La legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 297, L. 197/2022) ha previsto “l’estensione” delle agevolazioni potenziate dalla L. 178/2020. In merito ai lavoratori “giovani” occupati per la prima volta a tempo indeterminato è stata prevista un’agevolazione contributiva del 100% dei contributi aziendali, con un massimale annuo di € 8.000, e con durata ordinaria di 36 mesi (48 mesi per le regioni del mezzogiorno).

Sia l’estensione della L. 197/2022, che quella della L. 178/2020, hanno carattere transitorio e sono connesse all’autorizzazione della Comunità Europea. La norma originaria, con carattere strutturale, è invece la L. 205/2017 che, come richiamato nel quesito, rimane sempre applicabile.

A tal fine si ritiene che, stante le caratteristiche del lavoratore, si possa applicare l’agevolazione strutturale per poi eventualmente rettificare, attraverso flussi di regolarizzazione tale utilizzo. Si evidenzia inoltre che, nell’applicazione della L. 178/2020, giunta alla sua operatività con notevole ritardo, l’INPS aveva previsto una possibilità di “rettifica semplificata” per il passaggio dall’incentivo “GECO” a “GI36” (Mess. INPS 7 ottobre 2021 n. 3389) che si presume possa essere replicata in caso di necessità.

 

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