Lo scorso 17 aprile, la Conferenza delle Regioni ha sancito il nuovo accordo Stato-Regioni, confermando, con alcune modifiche, i contenuti della bozza di accordo proposto inizialmente dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel mese di maggio 2024.
Il testo, in applicazione delle previsioni del Dl 146/2021, razionalizza il tema della formazione e dell’addestramento pratico dei soggetti della sicurezza, dando vita a un accordo quadro che unifica le disposizioni dei diversi accordi oggi in vigore.

Fra i temi maggiormente dibattuti del nuovo accordo (che è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) si collocano gli adempimenti formativi obbligatori per ogni datore di lavoro, che diventa ufficialmente un soggetto debitore di formazione, come ogni altro soggetto della sicurezza; tema di altrettanta importanza riguarda le novità (attese e apprezzate) in tema di formazione per i soggetti che operano in spazi confinati e le modifiche apportate alla formazione dei preposti.

Un tema meno attenzionato, invece, riguarda la formazione generale e specifica dei lavoratori, che solo apparentemente non subisce sostanziali variazioni.
Oggi, in base alle disposizioni dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (tutt’ora vigente), il datore di lavoro ha l’onere di completare le attività di formazione specifica (ed eventualmente generale, qualora il lavoratore non sia in possesso di un precedente attestato di formazione, ex articolo 37, Dlgs 81/2008) entro 60 giorni alla data d’assunzione.
Nello specifico, infatti, il paragrafo 10 indica che «il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione». Tale disposizione, inizialmente prevista per un periodo transitorio, di fatto si è consolidata nel tempo e trova tutt’ora applicazione.

Nel nuovo accordo del 17 aprile questo passaggio viene meno. Il testo, infatti, non dispone periodi utili al completamento delle attività di formazione dei lavoratori, rimandando alle disposizioni dell’articolo 37, comma 4, del Dlgs 81/2008, in base al quale «la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose».
Pertanto, in base alle disposizioni attuali, se confermate, le attività di formazione a favore dei lavoratori dovranno essere completate preventivamente o contestualmente l’assunzione o il cambio di mansione del lavoratore.

Dal punto di vista pratico-operativo, questa novità comporta implicazioni importanti per i datori di lavoro, che dovranno sottoporre i lavoratori alle attività di formazione preventivamente all’assunzione, o contestualmente; da ciò potrebbero derivare rilevanti difficoltà organizzative, fra cui quelle di reperire un’aula formativa. Da questo punto di vista, tuttavia, possiamo trovare una facilitazione nella possibilità di svolgere la formazione in modalità e-learning, opzione, tuttavia, garantita solo per la formazione generale e per quella specifica destinata ai lavoratori con attività a basso rischio.

È opportuno infine richiamare l’attenzione sulle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata ottemperanza ai nuovi obblighi formativi.
La normativa vigente già prevede, in base all’allegato I del Dlgs 81/2008, la sospensione dell’attività per i lavoratori che risultino privi della formazione obbligatoria. Con l’introduzione della formazione “contestuale o preventiva”, questo rischio si concretizza fin dal momento dell’assunzione, rendendo imprescindibile l’assolvimento dell’obbligo formativo quale condizione stessa della legittimità della prestazione lavorativa.
Non solo: la mancata formazione incide anche sulla possibilità di ottenere o mantenere la patente a crediti, strumento che il nuovo quadro normativo intende rafforzare quale indice di affidabilità delle imprese in materia di sicurezza.

Tuttavia, a conclusione, giova ricordare che le previsioni in commento diventeranno operative entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo in Gazzetta Ufficiale e durante questo periodo potremmo assistere a nuove modifiche.

 

Sarà nostra cura fornire tempestivamente ogni aggiornamento sul tema direttamente ai Clienti interessati.

DISTINTI SALUTI