Lavoro sportivo: le ultime modifiche alla riforma

Di seguito le modifiche più importanti introdotte dal D.Lgs. 120/2023, in vigore dal 5 settembre 2023.

La figura del lavoratore sportivo (art. 25, D.Lgs. 36/2021)
Da oggi rientrano nella definizione di lavoratore sportivo:

– l’atleta,
– l’allenatore,
– l’istruttore,
– il direttore tecnico,
– il direttore sportivo,
– il preparatore atletico,
– il direttore di gara,
che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.

Rientra, anche, nella definizione di lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Nel testo del decreto correttivo viene specificato che non rientrano tra le mansioni sportive quelle di carattere amministrativo-gestionale e le prestazioni svolte nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (ad esempio il medico, lo psicologo, il fisioterapista, l’avvocato, il commercialista, eccetera).

Co.co.co. sportive

La forma tipica di lavoro nello sport dilettantistico è la collaborazione coordinata e continuativa, per cui se ne applica una presunzione legale e relativa, nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata non superiore a 24 ore settimanali (non conteggiando le ore dedicate alla partecipazione ad una manifestazione sportiva).

Prestazioni sportive occasionali

Viene introdotto il nuovo c. 3 ter all’interno dell’art. 25 D.Lgs. 36/2021, in base al quale è possibile avvalersi anche di prestazioni occasionali sportive, applicandone però il regime fiscale e previdenziale ordinario e non quello agevolato.

Volontari

Sull’impianto relativo alla disciplina dei volontari, il correttivo introduce le seguenti novità:

  • – il rimborso delle spese documentate, sostenute dal volontario, non si riferisce più alla sola specifica trasferta ma alla sua attività svolta in generale;
  • – il rimborso spese può anche non essere documentato, ma autocertificato dal volontario, entro il limite massimo pari a € 150 mensili, che non costituiscono reddito imponibile per il volontario stesso;
  • – l’attività svolta a titolo gratuito dagli amministratori dei sodalizi sportivi non costituisce volontariato, per cui costoro possono prestare eventuale ulteriore attività lavorativa, sportiva e non, nei confronti del medesimo sodalizio.
Contribuzione INAIL

Viene disposta l’esclusione dalla contribuzione e dagli adempimenti ai fini INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori dipendenti.
Sono pertanto escluse le collaborazioni coordinate e continuative di carattere sportivo, instaurate ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 36/2021, relativamente alle figure dei lavoratori sportivi di cui all’art. 25, D.Lgs. 36/2021, cui si applica soltanto la copertura assicurativa obbligatoria legata al tesseramento sportivo (art. 51 L. 289/2002).
Non sono pertanto comprese nella esclusione le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale.

Adempimenti a carico del datore di lavoro
Relativamente alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere sportivo, i datori di lavoro sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:

  • – comunicazioni preventive al centro per l’impiego, attraverso il Registro delle Attività Sportive (RAS) https://registro.sportesalute.eu/#/login, entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro;
  • – tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL), attraverso il RAS, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (30/01/2024 per l’anno 2023);
  • – comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informativi utili al calcolo dei contributi previdenziali dovuti (UNIEMENS), attraverso il RAS.

Nel caso in cui il compenso annuale (dal 01/01 al 31/12) sia pari o inferiore a € 15.000 non sussiste obbligo di emissione del prospetto paga.

Le semplificazioni non si applicano in relazione ai rapporti di lavoro sportivo di natura subordinata né nei confronti dei rapporti di co.co.co amministrativo-gestionale, per i quali vanno espletati gli ordinari adempimenti del datore di lavoro.

  • Dal 1° luglio 2023 è fissata al 25% l’aliquota contributiva per i lavoratori sportivi dilettanti (compenso superiore ad euro 5.000,00 annui):
    – titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e autonomi;
    – iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria.
Il Trattamento fiscale è disposto quanto segue:
  • esenzione fiscale per i compensi sportivi fino al limite di € 15.000 annui;
  • concorso alla formazione del reddito secondo le disposizioni del TUIR per i compensi superiori alla soglia esente;
  • per il 2023, al raggiungimento del limite esente di cui sopra concorrono anche i compensi percepiti fino al 30/6/2023 ai sensi dell’art. 67, c. 1 lett. m), TUIR, fino alla soglia esente (€ 10.000).

 

Ringraziando per la Vostra collaborazione,

DISTINTI SALUTI