Dal 1° maggio 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, le mascherine saranno obbligatorie solamente in alcuni luoghi specifici.
Per i luoghi di lavoro, il loro utilizzo rimane solo raccomandato, ma non obbligatorio, come per tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, non espressamente elencati.
Quali sono, quindi, i luoghi e i servizi per i quali non è ancora consentito abbandonare la mascherina?
MEZZI DI TRASPORTO
È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine FFP2 per accedere ed utilizzare:
- Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- Mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- Mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
SPETTACOLI, SALE TEATRALI E COMPETIZIONI SPORTIVE
Resta obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 anche per lo svolgimento al chiuso di:
- Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e simili;
- Eventi e competizioni sportive.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività elencati sono tenuti a verificare il rispetto dell’obbligo.
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
È altresì obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori di:
- Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali (incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza);
- Residenze sanitarie assistite (RSA);
- Hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
Anche in questo caso, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività elencati sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
OBBLIGO SÌ, MA NON PER TUTTI
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti.
Cordiali saluti
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