I lavoratori che svolgono determinate attività a contatto con i minori devono essere in possesso di un certificato del casellario giudiziale “pulito” (c.d. “certificato antipedofilia”).
Il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale.
La disposizione ha lo scopo di combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, impedendo che i soggetti che hanno riportato condanne penali per taluni specifici reati previsti dal codice penale, ovvero nei confronti dei quali sono state irrogate sanzioni interdittive, abbiano “contatti diretti e regolari” con qualunque soggetto che non abbia ancora compiuto il 18° anno di età.
In attesa del rilascio del certificato del casellario è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una sua dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da esibire agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta (Min. lav. circ. 11.4.2014, n. 9; Min. Giust., circ. 3.4.2014).
Le condanne la cui eventuale esistenza deve essere verificata, per il tramite della richiesta del certificato penale, sono quelle relative ai reati di cui alle seguenti disposizioni del codice penale, individuate in maniera tassativa:
- art. 600-bis, prostituzione minorile;
- art. 600-ter, pornografia minorile;
- art. 600-quater, detenzione di materiale pornografico;
- art. 600-quinquies, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- art. 609-undecies, adescamento di minorenni.
Casi in cui il certificato è necessario
- lavoratori addetti, in generale, a tutte quelle attività le quali comportino contatti diretti e regolari con minori, con particolare riguardo a quelle che abbiano come destinatari diretti i minori, ossia quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori: insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, persole
addetto alla somministrazione diretta di pasti nelle mense scolastiche e così via; - coloro che svolgono funzioni di tutor di un apprendista o di uno stagista minorenne, in quanto tale figura affianca da vicino l’attività quotidiana del giovane;
- mansioni di bidello, pediatra,
allenatore, educatore, per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro; - attività professionali quali, per esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra, con riferimento ai lavoratori dipendenti dal medico, che comportano attività verso i minori
Casi in cui il certificato non è necessario
- rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto, e cioè in particolare i rapporti di volontariato: pertanto, per le organizzazioni di volontariato, l’obbligo di richiedere il certificato sussiste solo nei casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, assumono la veste di datori di lavoro;
- datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persona impiegate in attività che comportino “contatti diretti e regolari con minori”;
- dirigenti, responsabili, preposti e quelle figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore che abbia invece un contatto diretto con il minore, in quanto i “preposti” possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela;
- in generale, tutti coloro che sono addetti a quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte a un’utenza indifferenziata, ma dove è comunque possibile la presenza di minori;
- nei cambi di appalto, il subentrante tenuto ad assumere il personale del subentrato non è obbligato a richiedere il certificato antipedofilia ex art. 2 D.Lgs. 39/2014 se l’appaltatore originario ha già assolto ai relativi obblighi.
Modalità operative
Il datore di lavoro (o persona da lui delegata), munito di documento di riconoscimento, deve presentare, personalmente la richiesta del certificato agli uffici locali del casellario giudiziale, utilizzando un apposito modello reperibile sul sito del ministero della Giustizia (Modello n. 3 bis allegato alla presente), o prenotare il certificato tramite tale link https://certificaticasellario.
Non è necessario il consenso del lavoratore (Circ. Min. Giustizia 24 luglio 2014).
Sarà nostra cura fornire tempestivamente ogni aggiornamento sul tema direttamente ai Clienti interessati.
DISTINTI SALUTI
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