Il Decreto Carburanti è legge: tutte le novità
Pubblicata in G.U. n. 63 del 15 marzo 2023 la legge 23/2023 di conversione del Decreto Carburanti
Bonus carburante esentasse ma si pagano i contributi
La novità che interessa principalmente aziende e lavoratori riguarda il ben noto bonus carburanti.
Ricordiamo che il DL 5/2023 ha riproposto, per l’intero anno d’imposta 2023, l’esenzione fiscale fino a € 200 sui buoni benzina erogati ai lavoratori dipendenti.
La possibilità di utilizzare tale misura è circoscritta ai datori di lavoro privati che possono erogare ai propri lavoratori dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi detassati, per un ammontare massimo di € 200 per lavoratore.
La misura inizialmente prevedeva l’esenzione sia fiscale che contributiva dei buoni ceduti; di fatto, nella sua versione definitiva l’esclusione dell’importo del bonus dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore rileva esclusivamente ai fini fiscali.
In altre parole, l’importo del bonus partecipa all’imponibile contributivo con la conseguenza che sul bonus carburanti sia il datore di lavoro che il lavoratore dovranno versare la propria quota di contributi previdenziali, alla stregua di quanto avviene sulla retribuzione ordinariamente corrisposta.
Non mutano invece i requisiti e le condizioni inizialmente previste che si possono riepilogare come segue:
- l’ambito soggettivo è riferito ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano nel settore privato. Tra i lavoratori potenziali beneficiari della disposizione si annoverano i lavoratori a tempo pieno ma anche quelli a tempo parziale, quelli a tempo determinato o indeterminato, gli apprendisti, i lavoratori intermittenti ed altre forme di lavoro flessibile, purché si tratti di lavoro subordinato. Non rientrano nel campo dell’agevolazione i soggetti con altre tipologie di rapporto come, ad esempio, i collaboratori, i lavoratori parasubordinati, i tirocinanti o gli amministratori;
- è possibile erogare buoni benzina o titoli analoghi, in formato sia cartaceo che elettronico, inoltre il beneficio si applica anche ai buoni o ai titoli similari destinati alla ricarica di veicoli elettrici;
- i buoni possono essere distribuiti entro il 12 gennaio 2024, in ossequio al principio di cassa allargato, ma i dipendenti potranno utilizzarli anche successivamente poiché il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume rilevanza reddituale, nel momento in cui entra nella disponibilità del lavoratore;
- l’erogazione dei buoni per un ammontare superiore al limite di € 200 comporta la tassazione dell’intero valore e non soltanto della quota eccedente;
- la concessione dei buoni non è un obbligo per il datore di lavoro che può scegliere volontariamente di erogarli, anche ad personam;
- il costo di acquisto dei buoni è integralmente deducibile dal reddito d’impresa (art. 95 TUIR) in quanto l’erogazione è riconducibile al rapporto di lavoro (principio di inerenza).
Va precisato che il beneficio in parola si affianca al limite generalmente previsto per i fringe benefits e ciò è chiaramente indicato nella norma che esordisce con la locuzione “fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi”.
BUONI TRASPORTO
Per mitigare il rincaro dei prezzi è istituito un fondo da cento milioni per il 2023 destinato a concedere buoni per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, destinati alle persone fisiche con un reddito inferiore a € 20.000 nel 2022. Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e non può superare l’importo di € 60. Il buono non rileva ai fini della quantificazione del reddito imponibile del beneficiario.

Ringraziando per la Vostra collaborazione,
DISTINTI SALUTI
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